Il Tar getta la spugna sui ricorsi

Piazza Nicosia si arrende alla Cassazione, via libera ad altre 3 mila assunzioni congelate

Marcello Serra 4 Ottobre 2011
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Il Tar del Lazio getta la spugna e si inchina alla giurisdizione del giudice ordinario in materia di graduatorie a esaurimento. E adesso il ministero dell’istruzione potrà disporre le immissioni in ruolo anche sulle 3mila cattedre congelate a causa degli inserimenti a pettine, disposti in esecuzione di diverse pronunce del Tar Lazio, i cui effetti ormai cadono nel nulla. Con 8 sentenze brevi, depositate il 30 settembre scorso, infatti, il collegio romano ha rigettato per difetto di giurisdizione altrettanti ricorsi, che riguardavano controversie in diverse materie collegate agli elenchi provinciali per l’assunzione dei docenti nella scuola statale: inserimenti a pettine, valutabilità del servizio militare, inserimenti in graduatoria per i neoabilitati, tardività delle domande di permanenza in graduatoria, ultrasessantacinquenni. Ed ha individuato quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario. La resa del Tar. Termina, dunque, con la resa del Tar, il lungo braccio di ferro durato circa 11 anni, che ha visto contrapporsi le Sezioni unite della Cassazione e i giudici amministrativi, compresa l’Adunanza plenaria del Consiglio di stato. Ed è proprio dalla resa di quest’ultima, avvenuta con la sentenza n. 11 del 12 luglio scorso, che discende la ritirata del Tar del Lazio del 30 settembre. Perché fino a prima che l’Adunanza cambiasse idea, i giudici di piazza Nicosia avevano sempre deciso in tale materia, nonostante il contrario orientamento delle Sezioni unite. Ma ricorrere si può ancora. Va detto subito, però, che il rigetto del ricorso per difetto di giurisdizione, sebbene comporti l’automatica cessazione degli effetti delle ordinanze cautelari e dei relativi provvedimenti di esecuzione, consente comunque ai ricorrenti di presentare i ricorsi davanti al giudice munito di giurisdizione entro 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale sia stato dichiarato il difetto di giurisdizione. In questo caso: davanti al giudice della circoscrizione dove prestano attualmente servizio oppure, se non lavorano, davanti al giudice della circoscrizione dove ha sede l’ultima scuola dove abbiano prestato servizio. Insomma, non tutto è perduto, però bisogna ricominciare tutto da capo. Dunque, con esiti tutt’altro che scontati e, soprattutto, che potrebbero variare, anche di molto, da giudice a giudice. Senza giurisdizione non c’è sentenza. Resta il fatto, però, che, pur essendo salvi gli effetti sostanziali e processuali dei ricorsi, il difetto di giurisdizione del Tar comporta l’azzeramento di tutte le pronunce favorevoli che erano state fin qui ottenute dai ricorrenti. In particolare per gli inserimenti a pettine nelle graduatorie a esaurimento, che avevano comportato il congelamento di circa 3mila posti in tutt’Italia. Che non erano stati sotratti alle immissioni in ruolo in attesa dell’esito del contenzioso. Esito che ha visto il Tar capitolare e con esso i ricorrenti che erano giunti a un passo dalla meta e che ora sono rimasti con un pugno di mosche in mano. Le questioni affrontate dal Tar. Il difetto di giurisdizione, però, oltre che in materia di inserimenti a pettine, alla quale il Tar ha dedicato 3 sentenze (7628/11; 7629/11 e 7630/11) è stato affermato dal collegio anche in altre questioni, quali, la valutazione servizio militare anche non in costanza di nomina (7632/11); la mancata previsione inserimento in graduatoria dei docenti di strumento neoabilitati (7631/11 e 7655/11); la preclusione dell’inserimento in graduatoria dei docenti che si sono abilitati con i corsi del decreto 85/05 ma non hanno potuto presentare la domanda di inserimento con riserva nelle graduatorie 2007/09 per mancata attivazione dei corsi stessi al momento della scadenza del termine di presentazione delle domande; la preclusione della possibilità di inserimento/permanenza in graduatoria per gli ultrasessantacinquenni (7658/11) e, infine, la preclusione della possibilità di permanere in graduatoria anche in caso di mancata presentazione o presentazione tardiva dell’apposita domanda (7657/11).

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