OIV, la riforma ridisegna l’organismo

Il recente provvedimento di riforma del D.Lgs. 150/2009 interviene in modo significativo sull’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), investito di una molteplicità di attività che si sono progressivamente arricchite nel corso del tempo, avuto altresì riguardo alla tematica dell’anticorruzione e trasparenza

8 Marzo 2017
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Il recente provvedimento di riforma del D.Lgs. 150/2009 interviene in modo significativo sull’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), investito di una molteplicità di attività che si sono progressivamente arricchite nel corso del tempo, avuto altresì riguardo alla tematica dell’anticorruzione e trasparenza (è sufficiente osservare, al riguardo, il D.Lgs. 97/2016).
Va subito ricordato, per completezza, che nell’ambito degli enti locali il ricorso alla configurazione di OIV dell’organismo di valutazione non è obbligatorio, con la conseguenza che le amministrazioni locali (nell’ambito della propria autonomia e se, quindi, in tale senso andrà il previsto accordo Governo-Conferenza Unificata) potranno decidere liberamente di seguire altre soluzioni se ritenute maggiormente utili, denominando diversamente l’organo deputato alla valutazione (nucleo di valutazione, nucleo indipendente di valutazione, organismo di valutazione della performance, ecc.) conferendogli, perciò, compiti e funzioni non necessariamente simmetriche a quelle dell’OIV, salvo le funzioni ritenute evidentemente fondamentali e/o esplicitamente richiamate da specifiche disposizioni di legge o regolamentari.
Certamente nell’ipotesi che, invece, si introduca l’OIV occorre seguire le indicazioni del D.Lgs. 150/2009 così come in corso di modificazione dal recente intervento legislativo delegato, ovviamente fatta salva la procedura di selezione che, come è stata chiarito recentemente dalla Funzione Pubblica, non implica necessariamente il ricorso ai soggetti iscritti nell’apposito elenco nazionale.
Il decreto modificativo della disciplina degli OIV interviene anzitutto sul tema della composizione dell’organismo, stabilendo – con una soluzione innovativa – che, di norma, esso sia costituito in forma collegiale da tre componenti (superando così la totale discrezionalità preesistente rispetto alla costituzione di un organismo monocratico o collegiale).
Nondimeno, spetta al Dipartimento della Funzione Pubblica sia individuare i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l’organismo in forma monocratica, sia identificare i casi nei quali possono essere istituiti organismi in forma associata tra diverse pubbliche amministrazioni.
Rispetto alla questione della nomina, che non si presenta certamente irrilevante, sono senz’altro da evidenziare due scelte molto nette assunte, che sembrano orientarsi decisamente nella direzione del rafforzamento dell’indipendenza, anche in funzione delle nuove competenze attribuite.

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