Aggiornate le Linee Guida ANAC sulle società in house

Pubblicato l’aggiornamento delle Linee Guida Anac n. 7 concernenti l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.

2 Ottobre 2017
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È stato pubblicato l’aggiornamento delle Linee Guida Anac n. 7 concernenti l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.

Principali novità

La principale novità riguarda i punti 5.7 e 8.8 delle linee guida in questione, che disciplinano gli affidamenti pregressi per i casi in cui l’Autorità, accertata l’assenza dei requisiti di legge che devono essere posseduti per l’in-house,  dispone la mancata iscrizione o la cancellazione dall’Elenco.
Si aspetta quindi la nascita di un nuovo albo, al quale dovranno iscriversi tutte le società che affidano e ricevono affidamenti senza gara (nell’ambito delle regole dell’in house providing).
Il termine per l’avvio della presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco è stato posticipato al 30 ottobre 2017.

Inoltre, al punto 4.1 delle Linee guida è previsto che il soggetto avente titolo alla presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco è la persona fisica deputata ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente, ovvero il Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA), su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente.

Il punto 7.1 delle linee guida è stato integrato con la seguente previsione «In caso di inerzia e/o ritardo dell’ente istante a comunicare le variazioni circa la composizione del controllo analogo congiunto, l’Ufficio può procedere alle variazioni anche su iniziativa degli altri enti partecipanti alla compagine che esercita il controllo analogo congiunto sull’organismo in house».

LEGGI LE LINE GUIDA ANAC AGGIORNATE

Relazione illustrativa

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