Il punto della Cassazione sulla “restitutio in integrum” disciplinare

Casi che danno luogo al pagamento della sospensione cautelativa in assenza di procedimento disciplinare. Il commento dell’esperto

2 Settembre 2021
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Con la pronuncia che oggi si segnala all’attenzione dei lettori della Rivista che ci ospita, la Sezione Lavoro della S.C. di Cassazione fornisce importanti indicazioni su uno degli aspetti maggiormente controversi del diritto disciplinare nell’ambito del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, ovverosia la reintegrazione economica della posizione del dipendente sospeso cautelativamente dal servizio in pendenza di procedimento disciplinare connesso a quello penale, usualmente definito “restitutio in integrum”.
Si è già dato conto, nei diversi interventi che in questo spazio di approfondimento sono stati dedicati al tema, della circostanza per cui, dopo la riforma del 2009, che ha sganciato l’esercizio del potere disciplinare dagli esiti del connesso procedimento penale, lo strumento della sospensione cautelare dal servizio ha visto progressivamente ridurre il proprio ambito di operatività.
Infatti, concedendo alla P.A. procedente la possibilità di definire il procedimento disciplinare senza attendere la conclusione di quello penale, il ricorso alla sospensione cautelare dal servizio, soprattutto di quella facoltativa – ma non diversamente deve ragionarsi per  quella obbligatoria connessa alla condanna in sede penale per talune ipotesi di reato – intuitivamente sia divenuto meno un sentiero meno battuto; ciò sol che si consideri che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, e sottolineato anche dalla pronuncia n. 4411 del 18 febbraio 2021, di cui si propone oggi la disamina, trattasi non già di sanzione ma di misura finalizzata ad assicurare il soddisfacimento di esigenze cautelari, “…che si collegano alla pendenza dell’accusa, non ancora definitivamente verificata…”.
Venuta meno la necessità di attendere la definitiva verifica della fondatezza dell’ipotesi accusatoria in sede penale, resta depotenziata anche l’esigenza cautelare da soddisfare mediante lo strumento della sospensione dal servizio, alla quale l’amministrazione procedente ricorrerà solo nelle limitate ipotesi di cui al secondo periodo dell’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001, allorchè sospende le determinazioni disciplinari nelle more della definizione del procedimento penale connesso.(1)
Cionondimeno, nelle residue evenienze di ricorso allo strumento della sospensione cautelare, non infrequenti sono le criticità nella regolazione degli effetti economici della sospensione cautelare, legate alla non sempre perspicue clausole contrattuali che regolano la materia, concentrate in appena tre commi dell’art. 61 del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018; fondamentale si rivela quindi l’apporto della giurisprudenza, di decisiva importanza tanto che la disciplina della restitutio in integrum è, storicamente, di natura essenzialmente pretoria.

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