Le ipotesi di incompatibilità degli incarichi dirigenziali o equiparati

L’istituto ha la funzione di contrastare fenomeni corruttivi e presidiare l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche

3 Marzo 2020
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Di seguito le norme, adeguatamente selezionate per la parte di specifico interesse contenute, in riferimento all’istituto dell’incompatibilità nel d.lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013.

Le norme

Art. 1- Definizioni- comma 2 lett. h)  j) e k)
(……..)
h) per «incompatibilità», si intende l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;

j) per «incarichi dirigenziali interni»,  si intendono gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001 appartenenti ai ruoli dell’ amministrazione che conferisce l’incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;

k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni…

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