Nelle Pa divieti per il futuro

Marcello Serra 20 Maggio 2013
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Un tema cruciale introdotto dalle nuove regole sulle incompatibilità e inconferibilità è rappresentato, per le fattispecie legate al pubblico impiego, dalla decorrenza dei divieti previsti dal Dlgs 39/2013.
La ratio è di prevenire ogni possibile situazione di “conflitto di interessi” o comunque contrastante con il principio costituzionale di imparzialità.
L’articolo 20, applicabile a regime, chiarisce che le cause di inconferibilità vanno verificate una tantum alla data di conferimento dell’incarico, mentre l’incompatibilità è un vizio che può insorgere anche successivamente. Tuttavia, l’articolo 20 non affronta il problema della decorrenza delle nuove disposizioni e della loro applicabilità agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del decreto, disattendendo parzialmente alla delega contenuta all’articolo 1, comma 50, lettere e) e f) della legge 190.
In assenza di norme transitorie, è stata richiamata la giurisprudenza consolidata in materia che tende a bilanciare il principio di legalità con la tutela costituzionale riconosciuta alle posizioni giuridiche soggettive oggetto delle disposizioni. Di regola, un provvedimento originariamente conforme al dettato normativo non può risultare viziato a causa del mutato scenario normativo; l’applicabilità dello ius superveniens presuppone che il procedimento sia ancora in itinere (Consiglio di Stato, parere 440/2007, e sentenze 6361/2003 e 5316/2005).
Trova quindi applicazione il principio «tempus regit actum», con riferimento agli incarichi pregressi legittimamente assegnati, che restano validi ed efficaci fino a naturale scadenza. Ferma restando la complessità della vicenda interpretativa in esame, queste argomentazioni sono rispondenti ai principi di legalità, tassatività ed irretroattività che informano le materie dell’illecito amministrativo e civile.
Più precisamente, una norma afflittiva si applica agli incarichi conferiti successivamente alla modifica di legge, anche con riferimento a fatti pregressi; non si applica invece agli incarichi conferiti prima dell’entrata in vigore della norma.
In definitiva, le cause di incompatibilità in esame si applicherebbero quindi con esclusivo riferimento agli incarichi conferiti dopo l’entrata in vigore del decreto (4 maggio 2013). Nessun dubbio invece sulle cause di inconferibilità, che per loro natura non sono suscettibili di applicazione retroattiva.
Tale ricostruzione non esclude evidentemente la possibilità di rivedere comunque gli incarichi in corso, nell’ottica di un’etica politica improntata alla “cultura delle regole”, secondo modalità di tipo consensuale e quindi tali da prevenire ogni possibile contenzioso.

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