Il provvedimento detta misure che possono essere definite di cornice per l’esercizio del potere di ordinanza, oltre che a livello nazionale, soprattutto per le Regioni ed i Comuni. Le regioni possono intervenire in via d’urgenza solamente per adottare misure più restrittive rispetto a quelle nazionali solamente nell’ambito delle proprie competenze ed a condizione che non incidano sulle attività produttive e strategiche. Il decreto delimita nel seguente modo gli spazi per l’esercizio del potere di ordinanza delle Regioni; esse possono intervenire con questo strumento “in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive .. esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale”.
Si deve subito mettere in evidenza che il decreto delimita l’ambito di applicazione delle ordinanze. Esse possono riguardare l’intero territorio nazionale o sue singole porzioni; hanno come termine di scadenza il prossino 31 luglio, data di cessazione dello stato di emergenza; hanno una durata massima di 30 giorni; sono reiterabili; possono essere modulate “in aumento o in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico”. Condizione per la loro adozione è il rispetto di “principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente”.
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