Massima
Risulta costituzionalmente illegittimo l’art. 59 della legge della Regione Sardegna 11 gennaio 2019, n. 1 (Legge di semplificazione 2018), la quale consente l’ingresso nei ruoli della Regione a una ben precisa categoria di soggetti, mediante loro iscrizione, ex lege, nella speciale «lista ad esaurimento» che terrà gli stessi soggetti «a disposizione dell’Amministrazione regionale». Tale norma infatti, in violazione dell’art. 97, 4° comma, Cost., consente l’ingresso nei ruoli regionali di nuovo personale proveniente dall’esterno senza fare riferimento ad alcuna forma di selezione e senza nemmeno richiamare peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico.
Fatto
Il Presidente del Consiglio dei Ministri impugna varie disposizioni della la legge della Regione autonoma della Sardegna dell’11 gennaio 2019, n. 1, rubricata «Disposizioni in materia di formazione professionale».
In particolare, è fatto oggetto di impugnazione l’art. 59 laddove stabilisce che i soggetti ricompresi nell’elenco di cui alla determinazione n. 4578 prot. n. 43229 del 4 ottobre 2018 del Direttore generale dell’Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che, alla data del 15 dicembre 2018, abbiano fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale avverso la medesima determinazione, sono iscritti d’ufficio alla lista speciale ad esaurimento di cui all’articolo 6, comma 1, lettera f) della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), degli aventi diritto ai sensi dell’articolo 11, comma 4, della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018).
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