Il congedo per la chiusura delle scuole
I dipendenti pubblici possono fruire di 15 giorni di congedo retribuito per la chiusura delle scuole come tetto massimo per nucleo familiare, quindi non per ogni figlio di età inferiore a 12 anni, e possono riconvertire in questa forma di assenza le loro assenze a qualunque titolo, anche come ferie, che si sono registrate successivamente alla data di chiusura delle scuole. In questa direzione vanno le indicazioni dettate dall’INPS nel messaggio 1621/2020 e nel comunicato del 16 aprile. In particolare in questo ultimo leggiamo testualmente che “i lavoratori dipendenti che non abbiano fruito del congedo parentale nel periodo ricompreso dal 5 marzo fino alla fine della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, ma che si siano comunque astenuti dall’attività lavorativa (dietro richiesta di permesso o ferie), possono presentare domanda di congedo COVID-19 riferita a periodi pregressi a partire dalla data del 5 marzo e per un periodo massimo di 15 giorni”. Il che non impedisce, lo si deve ricordare, ai dipendenti pubblici di utilizzare i congedi parentali che, per i primi 30 giorni, sono remunerati al 100% e non sembra determinare la conversione automatica di queste assenze nel nuovo istituto introdotto nella attuale fase di emergenza.
Il citato messaggio INPS chiarisce che il tetto dei 15 giorni vale per l’intero nucleo familiare e non per ogni singolo figlio fino a 12 anni di età. Altro importante chiarimento è che questo compenso spetta anche se il coniuge è titolare di una partita Iva o cococo e gode del bonus di 600 euro previsto per il mese di marzo per coloro che hanno avuto il blocco della attività. Viene inoltre chiarito che…
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