Massima
In tema di licenziamento, l’immediatezza della contestazione dell’addebito va intesa in senso relativo, essendo compatibile con un certo intervallo di tempo necessario al datore di lavoro per una valutazione unitaria delle varie inadempienze del dipendente, e non esclude, comunque, che fatti non tempestivamente contestati possano essere considerati quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti (tempestivamente contestati) ai fini della valutazione della complessiva gravità, anche sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del dipendente e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio dell’imprenditore, secondo un giudizio che deve essere riferito al concreto rapporto di lavoro ed al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni.
Fatto
Con sentenza in data 22 maggio 2018, la Corte d’Appello di Milano, in riforma della decisione resa in sede di opposizione avverso l’ordinanza che aveva respinto la domanda di tutela ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) avanzata da una lavoratrice ha escluso la sussistenza della giusta causa in relazione al licenziamento intimato alla lavoratrice per giusta causa il 23 maggio 2016 sulla base della contestazione del 31 marzo 2016 avente ad oggetto due illeciti disciplinari, verificatisi rispettivamente il 4 gennaio ed il 15 marzo antecedenti, dichiarando risolto il rapporto di lavoro e condannando la società reclamata a corrispondere alla reclamante una indennità risarcitoria.
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