Le disposizioni del Decreto Crescita
Il decreto legge n. 34/2019 all’art. 33, comma 2 ha previsto che “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, é adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.
Si ricorda come l’art. 23, comma 2, del d.lgs. n . 75/2017 avesse previsto che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”.
Le prime letture del decreto avevano fatto presagire una possibile diminuzione del salario accessorio al di sotto del limite del 2016, qualora vi fosse stata una diminuzione del personale presente al 31 dicembre 2018.
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