Massima
Ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all’INAIL, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia.
Fatto
La Corte di appello di Perugia, in accoglimento dei gravami formulati dall’INAIL, ha respinto la domanda di un lavoratore tesa ad ottenere il riconoscimento della natura professionale della malattia di cui era affetto, poiché causata dalla condotta vessatoria tenuta nei suoi confronti dal datore di lavoro.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha ritenuto non tutelabile nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria gestita dell’INAIL la malattia derivante non direttamente dalle lavorazioni elencate nel d.P.R. n. 1124 del 1965, art. 1, bensì da situazioni di cd. costrittività organizzativa, come il “mobbing” dedotto nel ricorso introduttivo, richiamandosi alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1576 del 17 marzo 2009 la quale ha sostenuto che la malattia professionale, per essere indennizzabile deve rientrare nell’ambito del rischio assicurato ex art. 3 del T.U. n. 1124 del 1965.
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