Riassorbimento per reinternalizzazione limitato ai soli dipendenti dello stesso ente

Analisi della pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 6290/2020

3 Luglio 2020
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La Suprema Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza del 5 marzo 2020, n. 6290, ha affrontato la tematica della reinternalizzazione dei servizi pubblici esternalizzati da parte di un ente locale, enunciando il principio di diritto secondo cui il personale già dipendente, a tempo indeterminato, della pubblica amministrazione e transitato alle dipendenze dell’azienda/società interessata dal processo di re internalizzazione, il riassorbimento può avvenire applicando la disciplina generale di cui all’articolo 31, d.lgs. n. 165/2001 e con esso dell’articolo 2112 codice civile. Tale normativa prevede, oltre al rispetto della regola del superamento di un pubblico concorso per l’accesso all’impiego da parte dei dipendenti interessati, alla vacanza nella dotazione organica, alla disponibilità delle risorse e all’assenza di vincoli normativi ostativi all’assunzione, anche l’ulteriore condizione della limitazione del passaggio ai soli dipendenti provenienti dallo stesso ente locale, transitati nell’azienda/società partecipata a seguito del trasferimento dell’attività.

Nel caso di specie, una dipendente di un Comune trasferita presso un’Azienda speciale, a seguito della cessazione di tale Azienda e della riassunzione del servizio pubblico da parte del Comune, fu ricollocata nei ruoli del Comune, senza soluzione di continuità, con l’inquadramento della categoria professionale D livello economico D6. A seguito di detto riassorbimento, la dipendente ha proposto ricorso al fine di ottenere il medesimo trattamento retributivo percepito presso l’Azienda speciale, ove era inquadrata come quadro Q2 del CCNLFedercultura.
Il Tribunale adito ha accolto la domanda, salvo che per l’indennità di funzione, considerata incompatibile con la posizione assegnata alla ricorrente presso il Comune e, successivamente, la Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza appellata, ha condannato il Comune a corrispondere alla dipendente una ulteriore somma, a titolo di differenze retributive, con interessi legali dal dovuto al saldo, confermando, sostanzialmente, la decisione del giudice di prime cure.

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