Massima
La disciplina dei concorsi per l’accesso al lavoro pubblico è sottratta all’incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, riferita alla disciplina del rapporto già instaurato. In particolare, i profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale rientrano nell’ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi appartengono alla competenza legislativa residuale della Regione. Pertanto, la precisazione delle modalità con cui deve avvenire la pubblicazione del diario delle prove, nonché la convocazione dei singoli candidati, costituisce un profilo inerente alla disciplina della procedura concorsuale pubblicistica per l’accesso ai ruoli regionali e, come tale, rientra nella competenza residuale delle Regioni.
Fatto
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2019) per violazione dell’art. 97 e 117 Cost.
La disposizione regionale impugnata ha riscritto l’intero testo dell’art. 6 della legge della Regione Liguria 25 marzo 1996, n. 15 (Norme sull’assunzione agli impieghi regionali), rubricato «Calendario e svolgimento delle prove». Al comma 1, nel testo sostituito, si prevede quanto segue: «Il diario delle prove è pubblicato nel sito internet istituzionale dell’Ente, con valenza di notifica ai candidati a tutti gli effetti, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove scritte e non meno di venti giorni prima dell’inizio della prova orale. Qualora il ridotto numero dei candidati lo consenta, la convocazione alle suddette prove può essere effettuata con comunicazione scritta tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto dei predetti termini di preavviso. La comunicazione del diario delle prove scritte può essere già contenuta nel bando di concorso».
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento