Le linee ispiratrici
La utilità di disciplinare a livello legislativo le disposizioni sul lavoro agile è molto discutibile. In senso contrario basta citare il prof. Pietro Ichino: la codificazione determina infatti un irrigidimento che cozza con la ampia flessibilità che deve caratterizzare questo istituto. Non sono minori i dubbi formulati da Francesco Verbaro e da Luigi Oliveri, dubbi che possono essere ampiamente fatti propri.
E’ sicuramente evidente la scelta legislativa è quella di scommettere in misura assai elevata sulla diffusione del lavoro agile o smart working nelle PA. È questo un istituto disciplinato dalla legge n. 124/2015, cd Madia, e dalla legge n. 81/2017 che, fino alla condizione di emergenza sanitaria da Coronavirus, è stato utilizzato in misura assai ridotta, ben al di sotto della soglia del 10% dei richiedenti prevista dal legislatore. E che, invece, ha avuto un vero e proprio boom di adesioni nel 2020 a seguito della esplosione della condizione di emergenza prima ricordata. Il legislatore ritiene che, dopo il boom registrato nei mesi scorsi, occorra scommettere sul suo definitivo radicamento.
Si deve evidenziare che comunque la mancata adozione del POLA non determina la maturazione di forme di responsabilità e/o la irrogazione di sanzioni: le amministrazioni inadempienti dovranno comunque garantire ad almeno il 30% dei richiedenti la possibilità di utilizzare questo istituto.
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