La giurisdizione amministrativa non è competente in materia di procedure di mobilità nella PA

La sentenza del Consiglio di Stato 28 settembre 2020, n. 5637 conferma il consolidato orientamento della giurisprudenza in materia di giurisdizione. L’analisi dell’esperto

8 Ottobre 2020
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La recente sentenza del 28 settembre 2020, n. 5637 del Consiglio di Stato conferma il consolidato orientamento della giurisprudenza in materia di giurisdizione delle procedure di mobilità nella Pubblica Amministrazione (1).
La predetta sentenza del Consiglio di Stato ha rilevato che il giudice amministrativo non ha giurisdizione sulla controversia in materia di procedure di mobilità nella Pubblica Amministrazione, in quanto non ci si trova di fronte all’impugnativa di un atto di macro-organizzazione, cioè di quei atti di portata generale con i quali l’amministrazione organizza i propri uffici come ad es. gli atti che fissano le dotazioni organiche e l’attuazione della riorganizzazione delle strutture amministrative centrali e periferiche.
Diversamente di fronte ad atti che hanno mera portata ordinatoria di procedure di selezione che, per loro natura, come le procedure di mobilità, incidono sul rapporto di diritto privato dei dipendenti pubblici l’impugnativa di tali atti e le controversie che ne derivano non spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo, bensì a quella ordinaria (2).
La mobilità esterna dei pubblici dipendenti va qualificata come mera cessione di un contratto già in essere e, pertanto, le relative controversie rientrano nella cognizione del giudice ordinario, che ha giurisdizione sull’unico rapporto al momento della lesione dei relativi diritti.

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