Le assunzioni delle categorie protette: vincoli e procedure

Tutte le amministrazioni pubbliche, compresi i Comuni, hanno un insieme di vincoli da rispettare nella effettuazione delle assunzioni per le categorie protette, sia per l’ambito di applicazione, sia per le procedure. Il focus operativo dell’esperto

9 Ottobre 2020
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Tutte le amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni, hanno un insieme di vincoli da rispettare nella effettuazione delle assunzioni per le categorie protette, sia per l’ambito di applicazione, sia per le procedure. Le assunzioni possono essere effettuate in 3 modi: la chiamata numerica per le categorie per le quali è previsto come titolo di studio per l’accesso dall’esterno la scuola dell’obbligo; il concorso con riserva per le altre categorie e la convenzione con il centro per l’impiego. Quest’ultima procedura ha un carattere residuale.

Le procedure

Le assunzioni del personale per le quote protette possono essere effettuate in 3 modi: “la chiamata numerica (mediate avviamento) per le categorie ed i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo”; “il concorso con riserva di posti per le altre qualifiche”; “le convenzioni”.
Si può ricorrere in via residuale alle convenzioni anche per coprire posti per i quali è previsto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo “e la convezione deve essere strutturata secondo criteri concorsuali della più ampia selettività in ragione delle abilità e delle competenze, nonché del titolo di studio richiesto”. Si ricorda inoltre che “i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo, anche oltre il limite dei posti ad essi riservato nel concorso”.
Il soggetto disabile da assumere “qualunque sia il tipo ed il grado di invalidità” deve essere sottoposto “alla visita sanitaria di controllo della permanenza dello stato invalidante preliminarmente alla assunzione”.
L’assunzione mediante avviamento “avviene mediante chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere e facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità”, applicando la legge n. 56/1987. Tali richieste devono essere rese pubbliche attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Da aggiungere che “la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori … i centri per l’impego avviano i soggetti aventi titolo all’assunzione obbligatoria alla prova tendente ad accertare l’idoneità a svolgere le mansioni, secondo l’ordine di graduatoria di ciascuna categoria, in misura pari ai posti da ricoprire”. Le prove selettive vanno effettuate entro 45 giorni dalla data di avviamento a selezione e l’esito deve essere comunicato entro i 5 giorni successivi: esse “non comportano valutazione comparative e sono preordinate ad accertare solamente l’idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l’assunzione”. La chiamata nominativa è consentita “per l’assunzione dei disabili psichici”.

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