Verifica preventiva della progettazione incentivabile anche se parziale e svolta da dipendenti di altre PA

A parere della Sezione della Corte dei conti dell’Emilia-Romagna (deliberazione n. 87/2020) la verifica preventiva della progettazione rientra nell’enucleazione della normativa sugli incentivi tecnici: pertanto tali attività sono da considerare comprese tra le risorse incentivabili, anche in caso di attività parziali all’interno della categoria individuata dal legislatore

30 Ottobre 2020
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La verifica preventiva della progettazione, rientra nell’enucleazione della normativa sugli incentivi tecnici, per la Sezione della Corte dei conti dell’Emilia-Romagna (deliberazione n. 87/2020), pertanto, tali attività sono da considerare comprese tra le risorse incentivabili, anche in caso di attività parziali all’interno della categoria individuata dal legislatore. Non solo, ma l’erogazione di tali attività possono essere corrisposte anche a dipendenti di altre PA che partecipino in sede di convenzione con la stazione appaltante.

Il dubbio

Il presidente di una Provincia, agendo quest’ultima quale stazione appaltante per altri Enti locali, ha sottoposto a risoluzione dei magistrati contabili due questioni. La prima riguarda la possibilità di poter fare rientrare all’interno dell’incentivazione tecnica anche le attività di verifica preventiva della progettazione. In caso di risposta positiva, la seconda questione riguarda la possibilità di poterla estendere anche al dipendente di altra amministrazione utilizzato con specifica convenzione o accordo tra i due enti.

La verifica preventiva della progettazione

Dopo aver precisato il Collegio contabile i presupposti fondamentali per l’erogazione degli incentivi tecnici, ossia la previa regolamentazione da parte della stazione appaltante, previa definizione delle modalità e dei criteri in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, entra nel merito del primo quesito.
In via principale all’interno delle attività incentivabili, che rappresentano un numero chiuso, ossia non estensibile ad altre fattispecie non previste dalla normativa, rientra anche, ai sensi dell’art.113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 alla lett. ii., “la valutazione preventiva dei progetti”. In merito ai contenuti della citata verifica preventiva, è l’art.26 del medesimo codice dei contratti pubblici che ne esplicita le attività, in particolare vi rientrano: a) la completezza della progettazione; b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; d) i presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo; e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; f) la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti; g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

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