Massima
Il permesso di cui all’art. 33 della legge n. 104 del 1992 è riconosciuto al lavoratore in ragione dell’assistenza al disabile e in relazione causale diretta con essa, senza che il dato testuale e la “ratio” della norma ne consentano l’utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per detta assistenza. Ne consegue che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari.
Fatto
La Corte di appello di Trento, in riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, ha ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente per abuso dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992…
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