Mobilità obbligatoria e utilizzo di graduatoria prima di esperire la selezione concorsuale: sequenzialità delle opzioni

L’art. 30 del Tupi (d.lgs. n. 165/2001) impone alle Amministrazioni, prima di indire una selezione pubblica per la copertura di posti vacanti deve obbligatoriamente, a pena di nullità, di procedere all’immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre Amministrazioni attraverso la procedura di mobilità obbligatoria e volontaria

16 Novembre 2020
Modifica zoom
100%
Il piano triennale del fabbisogno di personale il quale dispone le modalità di assunzione, pur avendo un rilievo importante nell’organizzazione di un ente pubblico, non può porsi in contrasto della legge, unica fonte idonea ad individuare le regole per il reclutamento del personale, in particolare, dovendo rilevare che l’art. 30, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165/2001 impone alle Amministrazioni, prima di indire una selezione pubblica per la copertura di posti vacanti deve obbligatoriamente, a pena di nullità, procedere all’immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre Amministrazioni attraverso la procedura di mobilità obbligatoria e volontaria.
Il documento di programmazione costituisce, infatti, un atto privo di rilevanza esterna, come si evince dalla lettura dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 4 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75(1), ed è finalizzato all’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale(2), contenendo l’indicazione delle risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, il che ne evidenzia la valenza endo-organizzativa, la natura programmatica, con efficacia vincolante per gli uffici, ma priva di rilevanza esterna.

In questo quadro di riferimento, seppure il piano entri nell’organizzazione con la scelta di natura macro – organizzativa tra le varie modalità di reperimento messe a disposizione dall’ordinamento, questo non induce a ritenere che possa omettere il percorso definito dalla legge in relazione alle modalità di reclutamento dei posti da ricoprire, atteso il suo contenuto di determinazione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici pubblici, ispirato a criteri di funzionalità, flessibilità, trasparenza ed imparzialità, idoneo a tradurre e compendiare, in prospettiva programmatica, i principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità (ex art. 97 Cost.) e a perseguire la complessiva efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.
Il provvedimento di programmazione delle risorse umane non è destinato ad incidere, se non in via mediata, sulle posizioni soggettive dei consociati, in quanto destinatari dell’azione amministrativa: a livello macro-organizzativo: non entra in relazione diretta con i titolari di situazioni giuridiche soggettive, ma crea soltanto presupposti alla instaurazione di rapporti giuridicamente rilevanti con tali soggetti(3).
L’inevitabile approdo comporta che l’avvio del procedimento di reclutamento, che assume una dimensione attuativa di quanto “a monte” deliberato dall’organo politico – amministrativo, deve disporre in via prioritaria la copertura dei posti messi a concorso con la preventiva procedura di mobilità obbligatoria o su richiesta (ex art. 30, comma 2 bis del TUPI) in mancanza della quale gli aspiranti alla mobilità sono legittimati ed al contempo onerati a contestare gli atti di indizione di una procedura selettiva con efficacia erga omnes.

>> CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO INTEGRALE QUI.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento