Per i giudici contabili la progressione economica per la parte eccedente il 35% del personale di un Ente locale rappresenta danno erariale con relativa imputabilità ai dirigenti che ne abbiano permesso la realizzazione. Non è stata, invece, accolta la doglianza della difesa secondo cui detta percentuale avrebbe dovuto essere almeno uguale al 50%, secondo i parametri successivamente offerti dalla
Ragioneria Generale con circolare 15/2019. Sono queste le conclusioni della
Corte dei conti della Toscana (sentenza n. 288/2020) secondo cui la quota limitata stabilita dalla legge può essere ritenuta congrua nel valore del 35%, stante la sussistenza di una pluralità di fattori, quali la natura premiante dell’istituto che, in quanto tale, deve rimanere confinato ad una quota ristretta di beneficiari nonché la necessità di erogare le progressioni economiche nei limiti delle risorse disponibili nel fondo.
La vicenda
La procura contabile ha convenuto in giudizio per danno erariale il Segretario/Direttore Generale quale presidente della Delegazione trattante di parte pubblica, unitamente agli altri due componenti della delegazione trattante, ossia il dirigente del Settore Risorse Umane e il dirigente Organizzazione, per aver sottoscritto il contratto decentrato integrativo prevedendo l’erogazione delle progressioni economiche a tutto il personale, con la sola eccezione di quello che aveva avuto un giudizio di demerito. Ai citati dirigenti la Procura ha contestato una erogazione illegittima delle progressioni orizzontali ad un numero di personale quasi nella sua interezza, non attenendosi alle limitazioni imposte dalla normativa.
>> CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO INTEGRALE QUI.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento