Massima
È illegittima la delibera con la quale una pubblica amministrazione, in sede di stabilizzazione del personale dipendente precario ai sensi dell’art. 1, commi 519 e 558, della legge n. 296 del 2006, ha assoggettato detto personale allo svolgimento di una procedura concorsuale, indistintamente, sia chi era stato assunto a tempo determinato mediante una procedura concorsuale, sia chi era stato assunto con procedura non concorsuale; infatti, così come previsto dalla legge, la stabilizzazione mediante una nuova procedura selettiva di natura concorsuale è giustificata soltanto in presenza di candidati da stabilizzare assunti a tempo determinato con “procedura diversa” da quella concorsuale, mentre non può essere utilizzata per il personale precario assunto originariamente mediante concorso.
Fatto
Un dipendente precario dell’Università degli Studi di Milano, assunto con contratto a tempo determinato stipulato, a seguito della vincita di un pubblico concorso, il 5 settembre 2005 per un anno e poi prorogato per ulteriori due anni con contratto del primo settembre 2006, con la qualifica funzionale D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con la mansione della gestione software e hardware delle apparecchiature informatiche per la didattica e la ricerca ha chiesto all’Università degli Studi di Milano la stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro in seguito all’emanazione dell’art. 1, commi 519 e seguenti, della legge n. 296 del 2006. L’stanza che non ha ricevuto alcun riscontro.
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