Come spiegato all’interno del parere 1062/2021, prestare servizio in un posto di sostegno non equivale al prestare servizio su un posto comune. Infatti, “il requisito del servizio triennale prestato presso istituzioni scolastiche statali vale, oltre alla ragionevole delimitazione della platea degli stabilizzandi, anche a introdurre un requisito” differente, utile a conseguire l’abilitazione all’insegnamento “attraverso un meccanismo semplificato rispetto a quello ordinariamente previsto.” Nel parere 1064/2021 il Consiglio ha giudicato irragionevole considerare servizio utile l’attività prestata nei corsi di dottorato di ricerca: infatti, né si instaura un rapporto lavorativo, né si attribuisce agli interessati la qualifica di precari di istituzioni scolastiche statali; l’ammissione alla procedura non è in nessun modo facilitata a fronte dell’attività svolta durante i corsi di dottorato di ricerca. L’ultimo parere in discorso, il n. 1089/2021, individua la finalità della procedura concorsuale straordinaria in ambito scolastico: stabilizzare i soggetti che versano in una condizione di precarietà cronica. A tal fine, rileverà soltanto il servizio presso scuole statali. La lotta al precariato, nei piani del legislatore, parte dalla progressiva riduzione dello stesso; a tal fine sono introdotti elementi “quali la previsione di un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di una determinata durata e un meccanismo selettivo, che consentano l’individuazione di un precariato esperto cui assicurare la stabilizzazione con precedenza rispetto ad altri soggetti”.
Il dottorato di ricerca ha valore per il concorso?
Tre recenti pareri del Consiglio di Stato chiariscono alcuni aspetti complessi della disciplina del concorso straordinario per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola
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