Allo stesso modo le madri che non utilizzano il congedo parentale non possono partecipare all’assegnazione dei voucher con cui pagare la baby sitter o l’asilo.
A precisarlo è una nota del dipartimento della Funzione pubblica in risposta a un quesito presentato dal Comune di Reggio Emilia.
L’amministrazione comunale aveva chiesto chiarimenti in merito all’applicazione ai dipendenti pubblici di quanto previsto dal comma 24 dell’articolo 4 della legge 92/2012 .
Il dipartimento ha precisato che «la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni» perché, come precisato dai commi 7 e 8 dell’articolo 1 della legge 92/2012, «tale applicazione è subordinata all’approvazione di apposita normativa su iniziativa del ministro per la Pubblica amministrazione e semplificazione».
Dunque, finché quanto previsto dalla legge 92 non sarà recepito formalmente dal ministero per la Pubblica amministrazione, i dipendenti del comparto pubblico non potranno usufruire delle misure introdotte a titolo sperimentale per il triennio 2013-2015.
Si tratta di un giorno di congedo obbligatorio per il lavoratore che diventa padre da usufruire nei primi cinque mesi dalla nascita del figlio e di altri due giorni facoltativi a disposizione sempre nello stesso periodo.
Tutte le astensioni dal lavoro saranno retribuite al 100% ma mentre quella obbligatoria non incide sul congedo obbligatorio della madre, le due facoltative, se usufruite, comportano una corrispondente riduzione dell’assenza della madre.
Per quest’ultima, inoltre, è stata prevista la possibilità di beneficiare di un contributo economico alternativo alla fruizione del congedo parentale, fino a 300 euro al mese per un massimo di sei mesi, con cui pagare l’asilo o la baby sitter.
Per l’erogazione di questa misura, però, sarà necessario fare domanda all’Inps secondo le modalità e i tempi che verranno definiti da quest’ultima.
L’istituto di previdenza provvederà a stilare una graduatoria sulla base dell’Isee, con priorità per i nuclei familiari con indicatore più basso.
Il decreto ministeriale attuativo del 22 dicembre 2012 prevede che al bando possa partecipare chi ha già avuto un figlio e le donne con data presunta del parto entro quattro mesi dalla scadenza del bando.
Quindi, poiché nel 2013 è previsto un solo bando, lo stesso probabilmente si dovrebbe chiudere non prima della fine di agosto, in modo da coprire tutto l’anno.
Poiché i padri devono-possono usufruire del congedo entro i cinque mesi di vita del figlio, e la misura si applica dal 1° gennaio 2013, per non discriminare i dipendenti statali nei confronti dei privati, per i quali la misura è già operativa, la novità dovrebbe essere recepita dalla Pa al più tardi all’inizio di maggio.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento