Congedo dei padri in stand by nel pubblico

L’attuazione è subordinata a un provvedimento del ministro Bloccati i voucher alternativi alla maternità facoltativa

Marcello Serra 22 Febbraio 2013
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Per il momento il congedo obbligatorio e quello facoltativo del lavoratore in occasione della nascita di un figlio non si applica ai dipendenti della pubblica amministrazione.
Allo stesso modo le madri che non utilizzano il congedo parentale non possono partecipare all’assegnazione dei voucher con cui pagare la baby sitter o l’asilo.
A precisarlo è una nota del dipartimento della Funzione pubblica in risposta a un quesito presentato dal Comune di Reggio Emilia.
L’amministrazione comunale aveva chiesto chiarimenti in merito all’applicazione ai dipendenti pubblici di quanto previsto dal comma 24 dell’articolo 4 della legge 92/2012 .
Il dipartimento ha precisato che «la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni» perché, come precisato dai commi 7 e 8 dell’articolo 1 della legge 92/2012, «tale applicazione è subordinata all’approvazione di apposita normativa su iniziativa del ministro per la Pubblica amministrazione e semplificazione».
Dunque, finché quanto previsto dalla legge 92 non sarà recepito formalmente dal ministero per la Pubblica amministrazione, i dipendenti del comparto pubblico non potranno usufruire delle misure introdotte a titolo sperimentale per il triennio 2013-2015.
Si tratta di un giorno di congedo obbligatorio per il lavoratore che diventa padre da usufruire nei primi cinque mesi dalla nascita del figlio e di altri due giorni facoltativi a disposizione sempre nello stesso periodo.
Tutte le astensioni dal lavoro saranno retribuite al 100% ma mentre quella obbligatoria non incide sul congedo obbligatorio della madre, le due facoltative, se usufruite, comportano una corrispondente riduzione dell’assenza della madre.
Per quest’ultima, inoltre, è stata prevista la possibilità di beneficiare di un contributo economico alternativo alla fruizione del congedo parentale, fino a 300 euro al mese per un massimo di sei mesi, con cui pagare l’asilo o la baby sitter.
Per l’erogazione di questa misura, però, sarà necessario fare domanda all’Inps secondo le modalità e i tempi che verranno definiti da quest’ultima.
L’istituto di previdenza provvederà a stilare una graduatoria sulla base dell’Isee, con priorità per i nuclei familiari con indicatore più basso.
Il decreto ministeriale attuativo del 22 dicembre 2012 prevede che al bando possa partecipare chi ha già avuto un figlio e le donne con data presunta del parto entro quattro mesi dalla scadenza del bando.
Quindi, poiché nel 2013 è previsto un solo bando, lo stesso probabilmente si dovrebbe chiudere non prima della fine di agosto, in modo da coprire tutto l’anno.
Poiché i padri devono-possono usufruire del congedo entro i cinque mesi di vita del figlio, e la misura si applica dal 1° gennaio 2013, per non discriminare i dipendenti statali nei confronti dei privati, per i quali la misura è già operativa, la novità dovrebbe essere recepita dalla Pa al più tardi all’inizio di maggio.

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