Niente congedo di paternità per gli statali

Marcello Serra 21 Febbraio 2013
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Niente congedo di paternità per i dipendenti pubblici.
La chance prevista dalla legge Fornero, che dallo scorso 13 febbraio (data di pubblicazione in G.U. del decreto ministeriale di attuazione) consente ai neopapà di godere di un giorno di congedo obbligatorio e fino a due di congedo facoltativo (tutti pagati al 100% della retribuzione) fino al quinto mese di vita del figlio, resterà una prerogativa del settore privato.
Almeno fino a quando il ministero della funzione pubblica non interverrà per adeguare i princìpi della riforma del lavoro (legge n. 92/2012) alla pubblica amministrazione.
Lo ha precisato lo stesso dipartimento guidato da Filippo Patroni Griffi rispondendo al comune di Reggio Emilia.
Nella nota n. 8629 di ieri, palazzo Vidoni ha replicato alla richiesta di chiarimenti del comune inviata qualche giorno dopo l’adozione del decreto interministeriale Lavoro-Mef (avvenuta il 22 dicembre 2012, anche se per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si è dovuto attendere il 13 febbraio).
La risposta del ministero della funzione pubblica è stata tranciante: le norme sul congedo di paternità (obbligatorio e facoltativo) non sono «direttamente applicabili» al pubblico impiego, «atteso che tale applicazione è subordinata all’approvazione di apposita normativa su iniziativa del ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione».
Con la conseguenza che fino a quando Patroni Griffi, o molto più probabilmente il suo successore, non interverrà a definire, sentite le organizzazioni sindacali, «gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche», nulla cambierà per gli statali.
A cui continueranno ad applicarsi le norme sui congedi previste dal Testo unico sul pubblico impiego (dlgs n. 151/2001) e dai Contratti collettivi del comparto.
La materia dei congedi di paternità rientra così di diritto tra i temi che saranno oggetto di trattativa con i sindacati nei prossimi mesi.
E affianca lo spinoso dossier della regolamentazione dei contratti a termine nella p.a. su cui il ministro ha inviato un atto di indirizzo all’Aran (si veda ItaliaOggi di ieri) per avviare un tavolo di confronto.Cosa prevede il dm 22 dicembre.
Il dm stabilisce che per usufruire dei congedi il padre deve comunicare per iscritto al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, dando non meno di 15 giorni di anticipo, «ove possibile, in relazione all’evento nascita sulla base della data presunta del parto».
Il congedo obbligatorio di un giorno spetta al padre di diritto.
Quello facoltativo (uno o due giorni) è invece subordinato alla dichiarazione della madre di non fruire del proprio congedo di maternità per un numero di giorni equivalenti a quelli chiesti dal padre.
I congedi non potranno essere frazionati a ore.

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