L’inquadramento a seguito di mobilità volontaria

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione interviene sul tema del trasferimento di un dipendente in un’altra amministrazione e sul mantenimento della qualifica indicata dal lavoratore nella domanda

6 Ottobre 2021
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La pronuncia della Corte di Cassazione interviene sul tema del trasferimento di un dipendente in un’altra amministrazione e sul mantenimento della qualifica indicata dal lavoratore nella domanda. Sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 10 settembre 2021, n. 24487.

Massima

Dall’accoglimento della domanda di passaggio ad altra amministrazione con la qualifica indicata nella domanda stessa, con inquadramento nella qualifica corrispondente, non discende il diritto per il dipendente ad ottenere, in ordine al rapporto di lavoro costituito su tale base, il superiore inquadramento neppure in ragione della qualifica superiore acquisita, nelle more del passaggio stesso, nell’Amministrazione di provenienza, atteso che il passaggio è chiesto ed avviene proprio in ragione di una disponibilità creatasi nell’organico dell’Amministrazione di destinazione, nella qualifica prevista; la domanda di passaggio non può essere scissa dalla qualifica per cui è chiesta in ragione delle disponibilità palesate dall’Amministrazione di destinazione, né dall’atto di quest’ultima, che dà corso al passaggio, può essere scorporato quanto relativo al trasferimento da quanto relativo alla qualifica per cui lo stesso è effettuato, non sussistendo un diritto del dipendente al passaggio indipendentemente dal posto in organico per cui è stato chiesto e disposto.

Fatto

La Corte di appello di Campobasso, decidendo sull’impugnazione proposta dal dipendente nei confronti dell’INPS, confermava la decisione del Tribunale di Isernia che aveva respinto la domanda del dipendente dell’ESRAM (Ente Regionale Sviluppo Agricolo Molise) inquadrato nella posizione giuridica ed economica D3 del C.C.N.L. Comparto Regioni-Autonomie Locali, trasferito a domanda nei ruoli dell’INPS, intesa ad ottenere, in quanto proveniente dal livello D3 del C.C.N.L. Comparto Regioni-Autonomie Locali (presso l’ESRAM), in luogo dell’attribuito inquadramento nel livello C3 del C.C.N.L. Enti pubblici non economici il superiore inquadramento in C4 del medesimo C.C.N.L.

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Fonte immagine: iStockPhoto

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