Massima
L’esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, la disciplina attuale (art. 152 disp. att. c.p.c. e s.m.), va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell’atto introduttivo del giudizio, cosicché la dichiarazione resa in grado successivo al primo non può comportare per la parte, che non l’abbia allegata al giudizio di primo grado, l’esonero dalle spese di quel procedimento, atteso che la legge riconnette a tale dichiarazione un’assunzione di responsabilità che, oltre ad essere personalissima e non delegabile al difensore, segna il punto di bilanciamento tra l’esigenza di assicurare l’effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti e quella di prevenire e reprimere gli abusi tramite controlli, questi ultimi chiaramente preclusi ove si consentisse l’ingresso nel processo di dichiarazioni autocertificative per il passato.
Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di un lavoratore volta alla declaratoria del proprio diritto ad aver corrisposta l’indennità di disoccupazione agricola spettantele quale operaia a tempo determinato parametrandone il valore al salario medio convenzionale per la provincia di Reggio Calabria ovvero, in subordine, al salario minimo contrattuale previsto dal contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della medesima provincia, da maggiorarsi del c.d. terzo elemento, nonché del proprio diritto ad aver corrispondentemente accreditata la relativa contribuzione figurativa.
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