di C. Dell’Erba (ilpersonale.go-vip.net 1/2/2016)
Il tetto agli incarichi dirigenziali a tempo determinato ex art. 110 del d.lgs. n. 267/2000 comprende anche le proroghe degli stessi fino alla scadenza della durata del mandato amministrativo e comprende sia le assunzioni per coprire posti vacanti in dotazione organica che quelle per coprire posti extra dotazione organica. Nel dare corso ad assunzioni a tempo determinato di dirigenti ex citato art. 110 le amministrazioni devono darsi preventivamente dei criteri di valutazione che devono determinare di fatto l’applicazione di procedure di tipo paraconcorsuale. Sono queste le più importanti indicazioni contenute in recenti pareri della Corte dei Conti e sentenze della giurisprudenza amministrativa.
I TETTI NUMERICI
Il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell’Abruzzo n. 4 del 22 gennaio chiarisce che i limiti numerici dettati per le assunzioni ex art. 110, comma 1 del d.lgs n. 267/2000, cioè il 30% della dotazione organica dei dirigenti, si applicano anche alle proroghe disposte fino alla scadenza del mandato amministrativo ed alle assunzioni ex art. 110 comma 2, cioè per posti extra dotazione organica.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento