I primi adempimenti
Come previsto dall’ARAN nel proprio comunicato, “l’incremento retributivo medio del comparto è pari a 100,27 euro mensili per tredici mensilità, considerando anche le risorse aggiuntive dello 0,55% e 0,22%, l’incremento mensile arriva a 118 euro/mese. Gli arretrati del contratto sono, in media, circa 1.700 euro (da un minimo di 1210 euro ad un massimo di 2.250 euro)”. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione (art. 2, comma 3). Da tale disposizione pare a chi scrive non corretto ritardare all’anno 2023 la corresponsione degli arretrati relativi all’annualità 2022 al fine di beneficiare del trattamento fiscale più favorevole (sul punto si rinvia alle indicazioni contenute nella risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 22/2022).
Sempre entro trenta giorni “L’ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa soggetti e materie), comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto” (art. 8, comma 2). Significativa la disposizione in base alla quale “Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione” (art. 8, comma 4). Pertanto, si prevede che entro il 15 dicembre p.v. debba essere costituita la delegazione trattante di parte pubblica.
” Guida operativa all’applicazione del nuovo CCNL Funzioni Locali (triennio 2019-2021)”
Le novità legate all’ordinamento professionale
Il CCNL si caratterizza poi per le numerose e rilevanti innovazioni relative all’ordinamento professionale. A tal fine, si ricorda che: “1. Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL” (art. 13, CCNL del 16 novembre 2022). Gli Enti avranno tempo fino al 1° aprile 2023 per applicare le nuove regole relative all’ordinamento professionale.
In primo luogo, il CCNL opera una revisione del sistema di classificazione del personale articolandolo in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:
- Area degli Operatori;
- Area degli Operatori esperti;
- Area degli Istruttori;
- Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione
Il contratto delinea un nuovo regime delle progressioni economiche orizzontali prevedendo “differenziali stipendiali” da da considerarsi come aumenti stabili del trattamento economico, finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area di classificazione. L’attribuzione dei “differenziali stipendiali”, che si configura come progressione economica all’interno dell’area ai sensi dell’art. 52 comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001, non determina l’attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area.
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Formazione online
Le progressioni verticali previste dalla legge e dal nuovo CCNL Funzioni Locali – Criticità e soluzioni operative.
Corso online a cura di Vincenzo Giannotti.
Nel 2022 gli Enti Locali possono operare attraverso due distinte procedure (anche cumulative), ovvero quelle previste dalla Legge “Madia” (art. 22, co. 15, del d.lgs. n. 75/2017) e quelle previste dall’art. 52, co. 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001.
Nel 2023 e fino al 31/12/2015, se da un lato cessano le disposizioni della Legge “Madia”, gli Enti Locali avranno la possibilità di applicare le nuove disposizioni contrattuali, così come attualmente previste nell’ipotesi di contratto 2019-2021 delle Funzioni Locali.
Il corso esamina i principali punti di criticità delle singole procedure, per poi proporre le relative soluzioni operative.
La disciplina delle assenze negli Enti Locali dopo il nuovo CCNL Funzioni Locali
Il tema delle assenze nel pubblico impiego risulta complesso e mutevole. La materia, disciplinata sia da norme di natura legislativa che contrattuale, è in continua evoluzione. Il nuovo CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 16 novembre 2022 e il D.Lgs. 105/2022 (attuazione della direttiva europea 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare) – per ricordare solo alcuni dei più significativi interventi da parte del legislatore – hanno recentemente innovato la disciplina delle assenze modificando, tra gli altri, gli istituti della malattia, dei permessi per le visite mediche e dei congedi parentali. L’autore, in questo eterogeneo scenario, ha cercato di raccogliere, per ogni istituto giuridico, tutta la normativa, la giurisprudenza e le circolari interpretative. L’obiettivo è stato quello di creare un “testo unico” della disciplina delle assenze, al fine di facilitare il lavoro a coloro che devono usufruirne o autorizzarle, alleggerendo l’onere di effettuare in prima persona ricerche nel materiale che si è andato via via stratificando. L’esemplificazione di oltre 200 casi pratici, sviluppati attraverso la formula della risposta al quesito, offre inoltre un ricco ventaglio di fattispecie agevolmente consultabile. Grazie alla sua organizzazione interna, la pubblicazione risulta essere un pratico vademecum – aggiornato anche ai più recenti pareri ARAN – utile sia a chi deve autorizzare le assenze, sia ai dipendenti e ai dirigenti che ne devono usufruire. Livio BoieroDirigente pubblico.
Livio Boiero | 2022 Maggioli Editore
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