La conversione in legge del d.l. n. 61 del 1° giugno 2023 (legge 100/2023)

Con la conversione in legge la sospensione dei termini per la presentazione delle domande di procedure concorsuali fino al 31 agosto 2023 è stata resa “facoltativa” per le amministrazioni

13 Settembre 2023
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Giusto per completezza di esposizione, ricordiamo che il d.l. n. 61/2023 è stato convertito con modificazioni dalla legge n. 100 del 31 luglio 2023. Come esaminato nella Newsletter prima della sospensione estiva, l’art. 4 del decreto legge aveva previsto che, dal 1° maggio al 31 agosto, nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, erano residenti o domiciliati nei territori indicati nell’allegato 1 al decreto stesso, fossero sospesi tutti i termini ordinatori o perentori pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali (comma 1). Tale previsione sospendeva, quindi, fino a settembre 2023, per tutte le pubbliche amministrazioni, sull’intero territorio nazionale, le procedure concorsuali il cui termine per la presentazione delle candidature fosse ricompreso tra il 1° maggio e il 31 agosto.

Leggi sulla medesima questione:

Parte 1: “La conversione in legge del d.l. n. 75 del 22 giugno 2023 (legge 112/2023)”
Parte 3: “L’approvazione del d.l. n. 105 del 10 agosto 2023”
Parte 4: “L’approvazione del modello delle competenze trasversali dei dipendenti della Pubblica Amministrazione”

Con la conversione in legge, accogliendo l’emendamento proposto da ANCI, la sospensione dei termini per la presentazione delle domande di procedure concorsuali fino al 31 agosto 2023 è stata resa “facoltativa” per le amministrazioni, al fine di attribuire maggior grado di autonomia alle singole amministrazioni in ordine all’urgenza di conclusione delle selezioni; la sospensione è stata, inoltre, esclusa ex lege – inserendo all’articolo 4 un ulteriore comma 1-bis – per “i termini e i procedimenti concernenti i concorsi per il personale del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, nonché i concorsi per il personale della protezione civile”.

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