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L’assegno di inclusione verrà erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.
Chi può fare domanda per l’assegno di inclusione?
L’accettazione della domanda per l’assegno di inclusione è condizionata al possesso di alcuni requisiti. L’ADI, infatti, viene riconosciuto ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 9.360 euro e che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:
– con disabilità;
– minorenne;
– con almeno 60 anni di età;
– in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.
A quanto ammonta l’assegno di inclusione?
L’assegno di inclusione è erogato, su base annua, a integrazione del reddito familiare ed è composto da:
una componente a integrazione del reddito familiare, quota A, fino alla soglia di 6.000 euro annui, ovvero di 7.560 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, decreto-legge 48/2023, verificata sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE in corso di validità, dagli archivi dell’Istituto e dalle dichiarazioni rese in domanda;
un’integrazione al reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, quota B, il cui importo, ove spettante, è individuato sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE, in corso di validità fino a un massimo di 3.360 euro.
Come richiedere l’ADI?
L’ADI, come il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), può essere richiesto in modalità telematica sul portale dell’Istituto, oppure presso i patronati e/o i Centri di Assistenza Fiscale.
Il richiedente, oltre a presentare la domanda, dovrà sottoscrivere un Patto di attivazione digitale (PAD), all’interno del SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), al quale si accede online, direttamente dal portale INPS, dopo aver presentato domanda di ADI.
Quando fare la domanda dell’assegno di inclusione?
La domanda per l’assegno di inclusione potrà essere inoltrata a partire dal 18 dicembre e, fino a febbraio 2024, sarà considerato il valore ISEE del 2023. La piattaforma per accogliere le domande sarà gestita direttamente dall’INPS e verrà lanciata a breve.
L’erogazione del beneficio e i percorsi di politica attiva
L’erogazione del beneficio avverrà, a seguito della verifica dei requisiti, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD. L’erogazione è poi condizionata alla partecipazione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.
I componenti del nucleo familiare beneficiario di ADI, di età compresa tra 18 e 59 anni, con responsabilità genitoriali attivabili al lavoro, saranno indirizzati ai Centri per l’impiego o ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato (PSP).
Il percorso di politica attiva può prevedere anche la partecipazione a Progetti utili alla collettività (PUC).
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