superiori a 90.000 euro lordi l’anno sono ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 (…)»
Questa disposizione, presa per ragioni di economia pubblica, contenuta nell’articolo 9, comma 2 del decreto legge 78/2010 ha dato luogo ad una questione di legittimità costituzionale sollevata da alcuni Tar con argomentazioni sostanzialmente identiche.
Il punto nodale sta nella ritenuta natura tributaria della disposizione citata, che secondo i Tar citati, viola, fra l’altro, i principi di proporzionalità e progressività dell’imposizione personale.
Secondo la difesa dello Stato la norma censurata prevede una mera riduzione del trattamento economico, incidendo solo sul contenuto del rapporto lavorativo dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Per rafforzare questa tesi l’avvocatura ha ricordato, il suggerimento dei presidenti della banca centrale europea (Bce) contenuto in una lettera al governo italiano.
Con la sentenza 223/2012 la Corte costituzionale ha ritenuto il prelievo una imposta speciale prevista nei confronti dei soli pubblici dipendenti.
La norma impugnata si pone in contrasto con gli articoli 3 e 53 Costituzione.
L’introduzione di una imposta speciale sia pure transitoria ed eccezionale in relazione soltanto ai redditi di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione inserita nel col conto economico consolidato della pubblica amministrazione viola il principio della parità di trattamento a parità di presupposti d’imposta economicamente rilevante.
Questa la motivazione fondata sulla propria giurisprudenza consolidata.
Un tributo consiste in un «prelievo coattivo che è finalizzato al concorso alle pubbliche spese ed è posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva (102/2008); indice che deve esprimere l’idoneità di tale soggetto all’obbligazione tributaria (91/1972; 97/1968; 89/1966; 16/1965; 45/1964).
Se una decurtazione patrimoniale integri un tributo, indipendentemente dal nomen juris attribuitele dal legislatore, occorre interpretare la disciplina sostanziale alla luce dei criteri indicati dalla giurisprudenza costituzionale come caratterizzante la nozione unitaria di tributo; doverosità della prestazione, collegamento di tale prestazione con la pubblica spesa in relazione ad un supposto economico rilevante (141/2009; 335 e 64/2008; 334/2006; 75/2005).
La disposizione impugnata, conclude la Corte, partecipa di tutti gli elementi caratterizzanti del prelievo tributario.
Si tratta di una decurtazione patrimoniale e non vi concorre la volontà del privato.
Le risorse rese disponibili dalla «riduzione del trattamento economico dei dipendenti pubblici sono acquisite al bilancio dello Stato».
La misura finanziaria non è revisione del rapporto tra datore di lavoro e dipendente, «perchè lo Stato non avrebbe titolo per modificare i trattamenti economici di rapporti di cui non è parte.
Gli enti pubblici statali non traggono nessun beneficio economico dalla riduzione in esame, ma agiscono come sostituti d’imposta, trattengono gli importi indicati dalle norme impugnate e provvedono al loro versamento all’erario per conto dei sostituti».
La permanenza degli obblighi previdenziali al lordo delle riduzioni costituisce ulteriore e definitiva dimostrazione della natura tributaria della temporanea riduzione del trattamento economico e non una modificazione (peraltro unilaterale) del contenuto del rapporto di lavoro alla quale sarebbe dovuto conseguire, secondo ragionevolezza, una corrispondente modificazione di tali obblighi.
L<‘effetto discriminatorio sussiste anche a fronte della eccezionale situazione economica del paese.
Che lo Stato deve affrontare con strumenti eccezionali.
Ma compito dello Stato è anche il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale che non è indifferente alla realtà economica e finanzia ma con altrettanta certezza non può consentire deroghe al principio di uguaglianza.
La Corte aveva già affermato che neppure l’emergenza economica consente la violazione dei principi costituzionali (307/1983).
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