Pertanto, qualora al momento della pubblicazione del nuovo bando non sia stata ancora approvata la graduatoria definitiva del concorso bandito in precedenza non è neanche configurabile l’onere dell’amministrazione di indicare «le ragioni supportanti la scelta discrezionale compiuta, alla stregua di una stringente e rafforzata motivazione, idonea, secondo un criterio di sufficienza, a dar conto della diversa valutazione comparativa degli interessi effettuata in ragione di peculiari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, da enucleare puntualmente nell’atto di indizione del nuovo concorso» (1), di cui alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 28 luglio 2011, n. 14.
Avvio di nuovo concorso quando per il precedente non è ancora stata approvata la graduatoria
Il TAR Calabria-Catanzaro, Sezione II, con la recente sentenza 7 dicembre 2023 n. 1599 ha stabilito che la mancata approvazione della graduatoria di una precedente procedura di reclutamento al momento del bando di una successiva procedura selettiva non consente di ravvisare la violazione della regola generale che prevede la prevalenza dello scorrimento delle graduatorie degli idonei
Pertanto, qualora al momento della pubblicazione del nuovo bando non sia stata ancora approvata la graduatoria definitiva del concorso bandito in precedenza non è neanche configurabile l’onere dell’amministrazione di indicare «le ragioni supportanti la scelta discrezionale compiuta, alla stregua di una stringente e rafforzata motivazione, idonea, secondo un criterio di sufficienza, a dar conto della diversa valutazione comparativa degli interessi effettuata in ragione di peculiari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, da enucleare puntualmente nell’atto di indizione del nuovo concorso» (1), di cui alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 28 luglio 2011, n. 14.
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