Il punto chiave del AI Act è la definizione precisa di intelligenza artificiale, che determina l’ambito di applicazione della normativa. La definizione adottata identifica i sistemi AI come entità automatizzate in grado di adattarsi e influenzare sia realtà fisiche che virtuali. Questo sarà fondamentale per comprendere i requisiti e le responsabilità introdotti dal nuovo regolamento.
L’entrata in vigore delle regole sarà graduale nel tempo, simile a quanto avvenuto con il GDPR. Entro sei mesi dall’entrata in vigore, i sistemi vietati dovranno essere eliminati gradualmente, mentre entro dodici mesi si applicheranno le norme di governance generali. Entro due anni dall’entrata in vigore, il regolamento sarà pienamente applicabile, inclusi i requisiti per i sistemi ad alto rischio.
Il AI Act si applicherà a tutti i soggetti che producono strumenti con tecnologia AI rivolti al mercato europeo, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica. Ciò significa che anche le aziende non europee dovranno adeguarsi se desiderano operare nel mercato europeo. Tuttavia, sono previste alcune eccezioni, come i sistemi AI per scopi militari, di difesa o di sicurezza nazionale, quelli per scopi di ricerca scientifica e i sistemi utilizzati a scopo personale.
L’approccio del AI Act si basa sul concetto di rischio, con i sistemi AI suddivisi in quattro categorie: a rischio minimo, limitato, alto ed inaccettabile. Sono vietati usi come la manipolazione dei comportamenti delle persone, la categorizzazione biometrica in riferimento ai dati sensibili, il riconoscimento delle emozioni sul posto di lavoro o a scuola e i sistemi di punteggio sociale.
In conclusione, il AI Act rappresenta un passo significativo verso la regolamentazione dell’intelligenza artificiale nell’Unione Europea, mirando a proteggere i diritti e le libertà dei cittadini mentre promuove l’innovazione tecnologica.
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