Supplenti comunali esclusi dai vincoli sui contratti a termine

Marcello Serra 1 Ottobre 2012
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I supplenti comunali sono «salvi» dai vincoli sui contratti a termine previsti dalla riforma del lavoro (legge 92/2012). Va in questa direzione il parere del dipartimento della Funzione pubblica n. 37561 del 19 settembre. Con l’inizio del nuovo anno scolastico, è emersa l’esigenza di ricorrere al personale a tempo determinato per far fronte a temporanee scoperture d’organico, o ad assenze dal servizio. Gli enti hanno pensato di ricorrere agli insegnanti che avevano già prestato servizio l’anno scolastico scorso. Riforma del lavoro alla mano, qualche solerte funzionario ha bloccato le assunzioni perché non era trascorso sufficiente tempo fra la cessazione dell’anno scolastico e il nuovo incarico. La legge 92/2012 (articolo 1, comma 9, lettera g), modificando l’articolo 5, comma 3, del Dlgs 368/2001, stabilisce infatti che il rinnovo del contratto a termine con lo stesso lavoratore non può avvenire entro 60 giorni dalla scadenza se il primo contratto ha durata fino a sei mesi, ed entro 90 giorni in caso di durate superiori, pena la trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Per la Pa, stante il divieto previsto dall’articolo 36, comma 5, del Dlgs 165/2001, si tramuta nel risarcimento del danno. Solitamente gli incarichi annuali terminano al 30 giugno, spesso anche il 31 luglio, e i nuovi contratti decorrono il 1° settembre: impossibile, quindi, rispettare la durata minima dell’interruzione. L’Anci ha rivolto un quesito, evidenziando che è già prevista un’eccezione nell’applicazione del Dlgs 368/2001. L’articolo 10, comma 4-bis, come aggiunto dal comma 18 dell’articolo 9 del Dl 70/2011, prevede, infatti, che il decreto legislativo non si applichi al conferimento di incarichi ai supplenti del personale docente e Ata, indipendentemente dal fatto che questi sostituiscano personale a tempo determinato o indeterminato. La risposta della Funzione pubblica abbraccia la tesi dell’Anci, sottolineando che il legislatore ha, da sempre, riservato attenzione al settore educativo e scolastico. La necessità di garantire la continuità didattica, come attuazione del diritto allo studio previsto dalla Costituzione, rende inapplicabili le norme che limitano «la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo indiscriminatamente per tutte le istituzioni pubbliche che sono chiamate a svolgere tali servizi». Sorge il dubbio, allora, che al personale scolastico degli enti locali non si applichi in toto il Dlgs 368/2001.
Dopo aver richiamato la necessità del concorso pubblico per conferire incarichi a termine, la Funzione pubblica chiarisce anche che il concorso consente di azzerare il contatore dei 36 mesi, come durata massima prevista dal Dlgs 368/2001 per i contratti a tempo determinato con lo stesso soggetto, e di superare la barriera della durata minima dell’interruzione fra un rapporto e l’altro.

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