A livello nazionale, mancano 4 persone disabili per la quota obbligatoria dell’articolo 3 della legge, mentre la quota obbligatoria dell’articolo 18 è stata coperta. A livello provinciale, mancano 14 persone disabili per la quota obbligatoria dell’articolo 3 e 1 persona per la quota obbligatoria dell’articolo 18. Si sottolinea che la mancanza di copertura delle quote obbligatorie è diversa a livello nazionale e provinciale.
Il Ministero ha quindi chiesto spiegazioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha risposto affermando che gli obblighi degli articoli 3 e 18 devono essere rispettati a livello nazionale, e che in assenza di autorizzazione intraregionale, non è possibile compensare la mancanza di assunzioni obbligatorie in una provincia con gli eccedenti di un’altra provincia. Si richiedono quindi indicazioni sul procedimento per ottenere l’autorizzazione alla compensazione.
Tuttavia, il Ministero non condivide l’opinione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali riguardo all’impossibilità attuale di procedere alla compensazione su base regionale. Secondo il Ministero, ciò è in contrasto con quanto stabilito dall’articolo 5, comma 8, della legge 68/1999 ed alle note precedenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In conclusione, il testo evidenzia la discrepanza tra la mancanza di copertura delle quote obbligatorie a livello nazionale e provinciale nel calcolo delle assunzioni di persone appartenenti alle categorie protette. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sostiene che la compensazione regionale non sia attualmente possibile senza autorizzazione intraregionale, mentre il Ministero ritiene che ciò sia in contrasto con la legge e le note precedenti.
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