Welfare integrativo: soggetto al limite della spesa del personale anche per l’Unione ma escluso dai limiti del salario accessorio

16 Aprile 2024
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Non è prevista alcuna deroga per l’Unione dei comuni che abbia deciso di distribuire parte del salario accessorio, in coerenza con le recenti disposizioni previste dal CCNL 2019-2021 delle Funzioni Locali, al personale, restando la spesa erogata all’interno dei vincoli della spesa del personale (art. 1, comma 557 legge n. 296/2006), resta invece esclusa dalla spesa del salario accessorio e dai limiti di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017. Sono queste le indicazioni contenute nella deliberazione n. 91/2024 della Corte dei conti della Lombardia.

La domanda

Il Presidente di una Unione di comuni non obbligatoria che ha assorbito tutto il personale dei comuni partecipati, ha chiesto ai magistrati contabile se, per un Comune partecipante la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti ai sensi dell’art. 82 CCNL 16/11/2022 (welfare integrativo) la spesa rientri o meno nelle disposizioni derogatorie sui limiti di spesa del personale e la medesima spesa sia o meno soggetta al limite del trattamento accessorio di cui all’art. 23 comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, nonostante il diverso avviso del MEF (nota prot. 228052 del 18 settembre 2023).

Welfare integrativo e spesa del personale

In risposta al quesito in merito all’inclusione all’interno della spesa del personale del welfare integrativo, la Sezione elle Autonomie ha avuto modo di affermare come all’interno della spesa del personale rientri anche la spesa sostenuta per la previdenza con la conseguenza che “le somme accantonate a titolo di previdenza complementare (…) debbono essere incluse nella spesa del personale oggetto di contenimento ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mentre vanno escluse dal calcolo del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti (…)” (Sezione delle Autonomie deliberazione n. 22/2015). In materia di vincoli della spesa del personale sempre la Sezione delle Autonomie (deliberazioni n. 8/2011 e n. 20/2018) ha avuto modo di precisare come “nel rispetto dei principi di universalità del bilancio che vincola le unioni di comuni, il perimetro di spesa del personale che l’unione deve conteggiare ai fini del rispetto dei vincoli di cui all’art. 1, comma 562 della legge n. 296 del 2006, comprende gli oneri per il personale acquisito direttamente (assumendolo dall’esterno o mediante procedure di mobilità da altri enti), nonché gli oneri per il personale comunque utilizzato dall’unione”, mentre “i comuni partecipanti all’unione, diversa da quelle «obbligatorie» sono soggetti ai vincoli di cui all’art. 1, comma 557 della legge n. 296 del 2006 relativamente alla spesa di personale comprensiva della quota per il personale utilizzato dall’unione per svolgere le funzioni trasferite.”
Pertanto, deve concludersi come la spesa del personale distribuita per il welfare integrativo, quale spesa avente natura previdenziale e/o sociale, rientri nell’ambito di applicazione del vincolo di spesa stabilito, nel caso di specie, dall’art. 1, comma 557 della legge n. 296 del 2006 (media della spesa sostenuta nel triennio 2011-2013).

Welfare integrativo e salario accessorio

Il secondo quesito posto dal Presidente dell’Unione attiene al rapporto tra la concessione di benefici di portata assistenziale/sociale ex art. 82 CCNL 2019-2021 da un lato, ed il limite dettato dall’art. 23, d.lgs. n. 75/2017, dall’altro.
Il Collegio contabile evidenzia come il precedente art. 72 del CCNL delle Funzioni Locali del 21/05/2018 gli oneri per la concessione al personale di benefici di natura assistenziale e sociale potevano trovare copertura unicamente nelle disponibilità già stanziate dagli enti sulla base delle vigenti e specifiche disposizioni normative in materia, mentre l’attuale art. 82, comma 2, del CCNL 2019-2021, ha stabilito che detti oneri possono essere sostenuti anche “mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all’art. 79, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa”.  In coerenza con quanto già enunciato sulla questione, il Collegio contabile ha ribadito che qualora il Fondo risorse decentrate venga destinato al welfare integrativo, come previsto dal citato art. 82 CCNL 2019-2021, detto Fondo, in parte qua, non è assoggettato al limite fissato dall’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017.

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