Anzianità richiesta per gli incarichi dei dirigenti PTA

18 Aprile 2024
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Quesito

Ho lavorato per due anni e mezzo presso una Azienda Sanitaria Locale in qualità di Dirigente Ingegnere presso la Area Tecnica. Successivamente sono stato per due anni in servizio presso un Comune come Ingegnere per la Gestione Tecnica, con contratto a tempo determinato e in aspettativa dalla ASL. Infine, sono rientrato in servizio presso l’Azienda sanitaria nella mia qualifica ma con attribuzione dello stipendio tabellare e senza incarico perché per calcolare i 5 anni di anzianità per l’attribuzione dell’incarico, non è stato riconosciuto come valido il periodo svolto presso il Comune, periodo che avrebbe determinato il raggiungimento dei 5 anni di anzianità in data 31.3.2018. E’ corretto?

Risposta

Riguardo alla odierna situazione, il vigente contratto collettivo – unica fonte normativa sulla materia, prevede per il conferimento degli incarichi i seguenti requisiti:
Per la struttura semplice e per l’incarico professionale, anche di alta specializzazione =
“tutti i dirigenti, anche neoassunti, dopo il periodo di prova, hanno diritto al conferimento di un incarico dirigenziale” (art. 70, comma 2, del CCNL del 17.12.2020 non modificato dalla recente Preintesa dell’11.12.2023)
Per la struttura complessa =
“l’esperienza professionale dirigenziale richiesta non può essere inferiore a cinque anni maturati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei Paesi dell’Unione Europea, prestati con o senza soluzione di continuità” (art. 70, comma 1, lettera a, del CCNL del 17.12.2020).
Di conseguenza, l’interessato oggi è in possesso dei requisiti per accedere a qualsiasi incarico previsto dal CCNL, anche per la struttura complessa. Infatti, i cinque anni prescritti sono senz’altro maturati perché la clausola contrattuale non limita in alcun modo le amministrazioni dove è stato prestato il “rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato”, purchè sia stato di livello dirigenziale e della medesima professionalità. Qualora le parti negoziali avessero voluto circoscrivere i servizi utili soltanto alle aziende ed enti del S.s.n. lo avrebbero dovuto dire espressamente, come peraltro è stato fatto in molte altre norme contrattuali specifiche. Anche in precedenza non venivano poste limitazioni riguardo alle amministrazioni: l’art. 28, comma 3, del CCNL dell’8.6.2000 prescriveva, infatti, semplicemente “dopo cinque anni di attività”. La norma venne successivamente integrata dall’art. 10 del CCNL del 17.10.2008 che stabiliva una requisito del tutto analogo a quello attualmente vigente. A tale proposito sarebbe irrazionale la tesi che viene riconosciuto il servizio prestato nei Paesi dell’Unione Europea ma non quello in altre amministrazioni pubbliche, ovviamente nella stessa qualifica o professione. Quanto rappresentato vale anche per il conferimento di un incarico al rientro nella ASL dopo l’aspettativa.
Sulla materia l’ARAN ha rilasciato l’Orientamento applicativo AFL62b del 27 dicembre 2022 che riporta pedissequamente le locuzioni “almeno pari a cinque anni maturati come ivi prescritto” e “almeno cinque anni maturati come prescritto nell’art. 70, comma 1, lett. a)”. Dal momento che l’Agenzia non precisa alcunché riguardo alle “prescrizioni” della maturazione, non può che significare che le norme contrattuali citate sono chiare nel senso di ammettere i servizi prestati in amministrazioni pubbliche tout court. I contratti collettivi devono essere interpretati alla luce dell’art. 1362 del codice civile, per cui per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, posto che l’interprete deve collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato e sempre avendo in primo luogo riguardo allo scopo pratico che le parti abbiano inteso realizzare con la stipulazione del contratto. E, a tale ultimo proposito, non esiste alcuna prova e nemmeno presunzione che l’ARAN e i sindacati abbiano voluto intenzionalmente escludere l’esperienza maturata da un dirigente ingegnere presso un ente locale.

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