Per la progressione economica validi anche i periodi di somministrazione se prestati in via continuativa ai contratti a tempo determinato

24 Aprile 2024
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L’esclusione, ai fini della progressione economica, dei periodi svolti, dai dipendenti successivamente stabilizzati, con rapporti di somministrazione, si pone in violazione del principio di non discriminazione previsto dalla direttiva europea. Con queste motivazioni la Cassazione (ordinanza n. 10399/2024) ha accolto il ricorso di una lavoratrice sul computo degli anni utili, ai fini della progressione economica, prestati prima con rapporto di lavoro a tempo determinato e successivamente, senza soluzione di continuità,  con contratto di lavoro somministrato.

Il fatto

Una lavoratrice, impiegata prima con contratto di lavoro a tempo determinato, prorogato per quattro volte e con i successivi contratti di lavoro somministrato a tempo determinato, ha chiesto il suo diritto all’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nonché alla progressione economica con relativa regolarizzazione contributiva. Il Tribunale di primo grado ha rigettato la domanda volta all’accertamento della natura subordinata del rapporto ma ha accolto la domanda di condanna dell’ente al pagamento delle differenze retributive per la progressione economica. La Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’impugnativa dell’ente escludendo il riconoscimento della progressione economica e il pagamento delle relative differenze retributive. Infatti, a dire dei giudici di appello, la normativa contrattuale non era applicabile alla ricorrente per non essere la stessa dipendente ma avendo svolto il proprio lavoro con un contratto intercorso con una società di somministrazione.
Avverso la sentenza di rigetto la dipendente ha proposto ricorso in Cassazione per avere i giudici di appello violato il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sancito dalla direttiva europea, essendo la somministrazione a tempo determinato assoggettata alla disciplina del contratto a termine di cui al d.lgs. n. 368/2001. D’altra parte, le disposizioni legislative riconoscono ai lavoratori dipendenti del somministratore un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei dipendenti dell’utilizzatore, con la conseguenza che, in caso di riconoscimento della progressione economica di anzianità al personale dell’ente pubblico, altrettanto deve disporsi anche per il personale somministrato.

L’accoglimento del ricorso

Per la Cassazione, nel lavoro pubblico, non operando la «conversione», resta fermo, tuttavia, l’anteriore effetto di sostituzione soggettiva della pubblica amministrazione-utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine intercorrente tra Agenzia di somministrazione e lavoratore somministrato. Tale effetto, invero, non trova ostacolo nella previsione dell’articolo 36, d.lgs. n. 165/2001, che impedisce la costituzione di rapporti di lavoro «a tempo indeterminato» con le pubbliche amministrazioni. Nel caso di specie, pertanto, il diniego del diritto alla progressione economica in caso contratti, per giunta ripetutamente prorogati, di somministrazione nulli per mancanza dei requisiti della temporaneità ed eccezionalità dell’esigenza dell’utilizzatore, si pone in contrasto con il principio di non discriminazione, alla luce della disciplina contrattuale collettiva in materia. La direttiva europea sul punto è chiara nell’affermare che: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive». Tale direttiva trova applicazione anche per i rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico ed esige che sia esclusa qualsiasi disparità di trattamento tra dipendenti pubblici di ruolo e dipendenti pubblici temporanei. Pertanto, stante l’applicabilità per effetto della sostituzione dell’utilizzatore-P.A. all’agenzia di somministrazione della disciplina del contratto di lavoro subordinato a termine illegittimo, è esclusa qualsivoglia ragione oggettiva utile a derogare dal principio del divieto di disparità di trattamento, in riferimento all’anzianità di servizio ai fini economici e giuridici, tanto più che si è trattato di contratti a tempo determinato e in seguito di somministrazione, continuativi, rispetto ai quali non è stato applicato il principio della conversione del rapporto a tempo indeterminato sol perché si tratta, appunto, di pubblico impiego privatizzato.
La sentenza della Corte di appello, quindi, non essendosi conformata ai sopra indicati principi di diritto deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello che, in diversa composizione, dovrà giudicare in coerenza con i principi di non discriminazione enunciati.

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