Concorsi: la scelta delle tracce della prova scritta

3 Maggio 2024
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Di G. Crepaldi

Nota a: TAR Sardegna, Sez. I, 23 aprile 2024, n. 325

La scelta delle tracce di esame o concorso è espressione della discrezionalità tecnica della commissione, insindacabile in sede giurisdizionale, a meno che non vengano dedotti profili di manifesta illogicità, abnormità o disparità di trattamento. Non è, quindi, sufficiente una mera censura di genericità della traccia, ma è necessario dedurre specifici profili di illogicità ed incoerenza atti a suffragarne la non conformità alle prescrizioni del bando.

Fatto

L’ingegner -OMISSIS- ha partecipato al concorso pubblico unificato per il reclutamento, con assunzione a tempo indeterminato, di tre ingegneri civili, con incarico Dirigenziale indetto dall’ARES (Azienda Regionale della Salute-Regione Sardegna).
Il ricorrente, dopo aver superato la prova scritta in data 24 luglio 2023, ha affrontato quella teorico-pratica il giorno seguente, all’esito della quale ha riportato il punteggio di 15 punti sui 30 disponibili, non risultando tra gli ammessi alla prova orale.
Avverso tale esito è insorto il ricorrente che ha proposto il gravame.

La decisione

Il ricorso è infondato.

Motivazioni

La parte ricorrente censura, in via di estrema sintesi, il fatto che, in primo luogo, il quesito sottoposto ai candidati, in ragione della sua estrema genericità, da un lato non fosse coerente con la previsione del bando, che prevedeva che i candidati dovessero provvedere alla redazione di un “esame e parere scritto su di un progetto o impianto” e, dall’altro, che non fosse un quesito di tipo tecnico e dunque si rivelasse inidoneo a selezionare personale da inquadrare quale dirigente ingegnere; in secondo luogo, l’esponente si duole del fatto che tale mancata specificità del quesito non avrebbe consentito al ricorrente di operare i pertinenti richiami al codice dei contratti (circostanza a suo dire decisiva per l’esito della prova) e, infine, lamenta che la genericità della domanda, unitamente all’asserita inidoneità dei criteri di valutazione individuati dalla commissione e all’attribuzione del solo voto numerico, avrebbero precluso in radice la possibilità di risalire all’iter logico seguito dai commissari per la valutazione degli elaborati.
Evidenzia preliminarmente il Collegio che la Commissione di concorso, all’atto del suo insediamento in data 11 luglio, ha provveduto, tra l’altro, alla predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove di concorso e, con specifico riferimento alla prova pratica, ha precisato che “Per la prova pratica si stabilisce di predisporre una terna di casi pratici inseriti in n. 3 buste chiuse (n. 1 caso pratico per ogni busta), che comportano la conoscenza di procedure operative, manuali e tecniche, relative ad attività inerenti alla disciplina oggetto del concorso. Tale prova dovrà essere illustrata schematicamente per iscritto e svolgersi secondo le stesse modalità della prova scritta. I criteri di valutazione della prova pratica terranno conto della padronanza della metodologia inerente all’argomento della prova d’esame e della relazione redatta con chiarezza espositiva, proprietà terminologica, conoscenza della normativa e capacità di sintesi“.
Tali criteri si rivelano pertinenti e appropriati per la prova in questione, e recano un contenuto necessariamente generico al fine di essere utilizzabili nella valutazione delle prove concretamente individuate dall’Organo valutativo.
In merito all’affermata genericità della traccia estratta, non può il Collegio non richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “la scelta delle tracce di esame o concorso è espressione della discrezionalità tecnica della commissione, insindacabile in sede giurisdizionale, a meno che non vengano dedotti profili di manifesta illogicità, abnormità o disparità di trattamento. Non è, quindi, sufficiente una mera censura di genericità della traccia, ma è necessario dedurre specifici profili di illogicità e incoerenza atti a suffragarne la non conformità alle prescrizioni del bando.” (Cons. Stato, Sez. II, Sent., 02/08/2021, n. 5658).
Peraltro, nel caso di specie, il Collegio non solo non scorge alcuna irragionevolezza nella formulazione del quesito ma, al contrario, ravvisa come, in ragione della professionalità da selezionare, l’assenza di profili di spiccata specificità della prova si rivelasse pienamente coerente con l’esigenza di selezionare un dipendente da inquadrare nel ruolo dirigenziale e che dunque, prima ancora di cimentarsi sulla puntuale predisposizione di un progetto in senso tecnico, il candidato dovesse essere in grado di sviluppare un’attività progettuale “in senso ampio”, riferibile all’attuazione di un intervento programmato e, in definitiva, di tradurre gli obiettivi fissati dall’Amministrazione in una sequenza di attività nel cui ambito devono essere individuati la normativa di riferimento, gli step procedimentali, gli eventuali vincoli esistenti quanto a tempistiche e risorse impiegabili etc.
In altri termini, non può di certo ritenersi illogica e incoerente con il profilo messo a bando la formulazione di una traccia che metta a confronto i candidati al ruolo dirigenziale sulla capacità di tradurre in azioni concrete gli indirizzi della parte “politica”.
Sotto altro profilo, va osservato come proprio la genericità della traccia ben possa rappresentare essa stessa un elemento selettivo dei candidati, chiamati ad una preliminare operazione interpretativa del quesito e all’individuazione e sviluppo del focus della trattazione sulle questioni centrali che la traccia solo evocava senza “guidare” puntualmente il candidato nello sviluppo dell’elaborato.
Avuto riguardo all’assunto del ricorrente secondo il quale il mancato riferimento al codice degli appalti sarebbe stato decisivo ai fini del mancato superamento della prova, va evidenziato come tale circostanza risulti del tutto indimostrata, non potendo giungersi a tale conclusione per effetto del solo raffronto del proprio elaborato con quello degli altri candidati che hanno superato la soluzione. E, tuttavia, va anche in questo caso osservato che anche la capacità di individuare i principali parametri normativi nel cui ambito deve svilupparsi la procedura cui la traccia si riferisce, rappresenta un valido e ragionevole elemento selettivo, utile alla Commissione e, in ultima istanza, all’Amministrazione che deve reclutare le professionalità, per testare le abilità dei concorrenti.
Il Collegio, dunque, non scorge alcuna anomalia nella sequenza rappresentata dalla fissazione dei criteri, dalla formulazione della traccia e dalla valutazione operata.
Con riguardo alla predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte la giurisprudenza amministrativa ha unanimemente evidenziato che “tale attività rientri a pieno titolo in quell’ampia discrezionalità riservata alla Commissione esaminatrice, con conseguente sottrazione di ogni relativa determinazione al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia ictu oculi inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, nel caso di specie non rinvenibili” (TAR Campania – Napoli, 5 aprile 2023, sez. V, n. 2127, che richiama Consiglio di Stato, Sezione IV, 15 febbraio 2010, n. 835 e T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I Quater, 30 gennaio 2018, n. 1085).
Peraltro, non può non osservarsi che, da un lato, già il riferimento alla padronanza della “metodologia inerente all’argomento” unitamente agli altri criteri individuati rappresentava un valido punto di riferimento per sondare la capacità del candidato di addivenire ad un “giusto approccio alla traccia” e dunque alla problematica posta alla sua attenzione e, dall’altro, con riguardo al requisito della “conoscenza della normativa”, appare evidente come essa presupponga a monte la capacità di individuare quale disciplina di volta in volta debba essere applicata nel concreto contesto che la traccia stessa delinea.
A valle del suo operato, la Commissione ha espresso una valutazione dell’elaborato del ricorrente insufficiente rispetto a quella minima richiesta per l’accesso alla prova orale. Il voto numerico, peraltro, espresso in correlazione ai criteri predeterminati consente di risalire all’iter logico motivazionale del giudizio espresso dalla commissione.
Come noto, sul giudizio numerico la giurisprudenza ha più volte affermato che “il punteggio, già nella varietà della graduazione con la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest’ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell’apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all’elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato” (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 30/11/2015, n.5407 Consiglio di Stato sez. III, 29/04/2019, n.2775; Consiglio di Stato sez. V, 23/04/2019, n.2573; Consiglio di Stato sez. IV, 01/08/2018, n.4745; Consiglio di Stato , sez. V , 04/12/2017, n. 5702).
Più in generale, va rammentato che “le regole valutative delle prove scritte, in particolare, per quanto riguarda i concorsi che richiedono un’elevata specializzazione, non necessitano di particolare analiticità e devono mantenere una certa flessibilità ed elasticità, non essendo sempre possibile predeterminare a priori la gamma delle soluzioni a ciascuna questione che potrebbero risultare suscettibili di positiva delibazione” (TAR Campania – Napoli, 5 aprile 2023, sez. V, n. 2127, che richiama Cons. Stato, Sez. II, n. 4432/2019; Sez. IV, n. 3619/2012).
Va anche evidenziato che le doglianze formulate da parte ricorrente non hanno fatto emergere palesi illogicità nell’operato della Commissione. Al riguardo, è noto come sia sottratto al sindacato del giudice amministrativo l’esame nel merito del giudizio espresso dalla commissione, salvi i casi in cui sussistano elementi idonei a evidenziarne uno sviamento logico, un errore di fatto o una contraddittorietà rilevabile ictu oculi, ossia riscontrabili dall’esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15/12/2020 n. 8057).
In definitiva, nel caso di specie la traccia estratta è pienamente sussumibile nell’ambito della previsione del bando di concorso ed è stata elaborata in conformità della stessa. Il giudizio formulato non appare connotato da aporie logiche o da travisamenti fattuali e, per tali motivi, esso sfugge al sindacato giurisdizionale richiesto che, nella sostanza, dovrebbe concretizzarsi in una non consentita sostituzione del Giudice all’attività valutativa riservata all’amministrazione atteso che “il giudizio della Commissione in materia di prove concorsuali comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attenendo alla sfera della discrezionalità tecnica. Pertanto, il sindacato nei confronti degli atti di correzione di tali prove è limitato al riscontro di evidenti errori di fatto e di giudizio da parte della Commissione, che lascino intravedere il manifesto travisamento dei fatti sui quali il giudizio è stato svolto, oppure la manifesta illogicità o irragionevolezza del compimento di questa attività (Cons. Stato, Sez. III, 14 settembre 2023 n. 8319, che richiama. Cons. Stato, Sez. III, 18 maggio 2023 n. 4962; Cons. Stato, Sez. IV, 30 agosto 2018, n. 5117; id. 6 febbraio 2017, n. 492)” (T.A.R. Veneto Venezia, Sez. IV, Sent., 24/10/2023, n. 1496).

Note

Cons. Stato, Sez. II, 02/08/2021, n. 5658.

Redazione Il Personale

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