Come si deve applicare la norma del CCNL relativa alla nuova indennità di pronto soccorso soprattutto in relazione alle diverse tipologie di servizio?
Risposta
L’art. 79 del CCNL del 23 gennaio 2024 ha realizzato in concreto le disposizioni legislative che hanno stanziato risorse extra contrattuali a favore dei servizi di emergenza urgenza. La stesura della clausola è atipica perché tradizionalmente le indennità sono giornaliere o orarie mentre quella in questione spetta “per ogni turno di 12 ore di effettiva presenza in servizio”. È plausibile che le parti negoziali abbiano optato per quella formulazione quasi per un senso di vergogna nel prevedere 1 € l’ora per i medici dei pronto soccorso. Tuttavia, l’indennità è di fatto oraria perché viene precisato che “l’importo è riproporzionato per frazioni inferiori alle dodici ore”. Riguardo alle tipologie di servizio e di orario, per le finalità rivestite e le costanti criticità di questi servizi, si ritiene che l’emolumento spetti per l’orario ordinario, per il lavoro straordinario, per le due forme di eventuale impegno orario ulteriore disciplinate dal comma 3 dell’art. 27. Al contrario non spetta in caso di prestazioni aggiuntive ex art. 89, comma 2, sia perché la norma stessa dice “onnicomprensivi!”, sia perché il beneficio ha natura fortemente specifica, tanto che è a carico del bilancio e non del fondo di cui all’art. 76 all’interno del quale viene erogata l’indennità. Infine, la circostanza che la locuzione “frazioni inferiori alle dodici ore” è generica, non esclude che l’indennità vada pagata anche per periodi temporali inferiori alla ora intera.
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