Prove psicoattitudinali nei pubblici concorsi

16 Maggio 2024
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Il TAR Toscana (Sez. I), nella sentenza del 24 aprile 2024, n. 509 illustra il caso di un ricorrente che ha impugnato la propria esclusione dalla graduatoria definitiva di un concorso pubblico per assistente tecnico amministrativo contabile, organizzato dal Comune di Montecatini Terme. La contestazione principale riguardava l’applicazione dei criteri per la valutazione psicoattitudinale.

La questione

Secondo gli atti del concorso, non specificati diversamente, la valutazione psicoattitudinale dovrebbe essere condotta solo nei confronti dei candidati che sono stati dichiarati idonei nella fase precedente, ossia la prova scritta. Il ricorrente, tuttavia, è stato escluso sulla base del risultato della prova psicoattitudinale. Il ricorrente ha contestato il metodo di calcolo utilizzato per stabilire il superamento della prova psicoattitudinale, specificamente il calcolo della media aritmetica ridotta della deviazione standard.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha respinto il ricorso, motivando che la valutazione psicoattitudinale, secondo quanto indicato dagli atti di concorso e confermato dai documenti forniti dal comune, è stata eseguita correttamente solo nei confronti dei candidati idonei alla fase scritta. Inoltre, il tribunale ha ritenuto che non vi fossero ragioni sufficienti per deviare da questa interpretazione dei criteri.

Questa sentenza riflette una prassi comune nei concorsi pubblici, dove la trasparenza e l’adeguata comunicazione dei criteri di selezione sono essenziali per garantire equità e legalità nel processo di selezione. Inoltre, evidenzia l’importanza di rispettare le specificazioni iniziali degli atti di concorso, evitando interpretazioni che potrebbero causare inutili sprechi di risorse amministrative. Il caso mette in luce anche l’importanza del rispetto dei criteri di economicità e efficienza nella gestione della pubblica amministrazione.

Redazione Il Personale

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