Servizi sociali dei Comuni: sospensione dell’assegno di inclusione

I chiarimenti dell’INPS attraverso il messaggio n. 2132 del 5 giugno 2024 in merito alla sospensione dell’assegno di inclusione per la mancata presentazione, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale, al primo appuntamento presso i Servizi sociali

11 Giugno 2024
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L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 2132 del 5 giugno 2024, riguardante la sospensione dell’assegno di inclusione per chi non si presenta al primo appuntamento presso i Servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale.

L’Istituto ricorda che i Servizi sociali dispongono degli elenchi dei nuclei familiari beneficiari con le rispettive date di scadenza dei 120 giorni. Pertanto, devono convocare tempestivamente i nuclei familiari prossimi alla scadenza per evitare la sospensione dell’erogazione dell’assegno.
A tal fine, sulla Piattaforma per la gestione dei Patti per l’inclusione sociale (GePI), utilizzata dai Comuni, è stato introdotto un nuovo ruolo per registrare la presentazione del nucleo familiare. Dopo il primo appuntamento, gli operatori dei Servizi sociali devono prontamente registrare l’evento positivo sulla piattaforma per sbloccare la sospensione dell’assegno, se già avvenuta, o per azzerare e riavviare il contatore per la successiva scadenza.

Clicca qui per leggere: Assegno di inclusione: chiarimenti sulla gestione delle domande

Gli eventi che è possibile annotare nel sistema sono:
– “Avvenuto incontro” a seguito di convocazione;
– “Presentazione spontanea” di un componente del nucleo familiare;
– “Giustificato motivo” per la mancata presentazione del nucleo familiare.

In quest’ultimo caso, che comporta, come i precedenti, l’azzeramento e il riavvio del contatore, permane per i Servizi sociali l’onere della convocazione del nucleo familiare entro termini congrui, tenuto conto della motivazione presentata, senza dovere aspettare la successiva scadenza.
Le registrazioni che perverranno entro il giorno 20 del mese saranno rielaborate in tempo utile per le relative disposizioni mensili di pagamento.
Quelle che verranno inserite successivamente alla suddetta data, saranno rielaborate per i pagamenti del mese successivo. I beneficiari recupereranno la o le mensilità spettanti e non percepite, come arretrato.
Resta fermo che il nucleo beneficiario che non si presenta alla convocazione da parte dei Servizi sociali nel termine fissato, senza un giustificato motivo, decade dalla misura, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 48/2023.
Si ricorda inoltre che, successivamente al primo incontro, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro sono tenuti a presentarsi presso i Servizi sociali ogni 90 giorni per aggiornare la loro posizione. In caso di mancata presentazione il beneficio economico è sospeso.

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