Concorsi pubblici: assorbimento del titolo inferiore nel superiore

Nel panorama dei concorsi pubblici italiani, la questione dell’assorbimento del titolo inferiore in quello superiore riveste una notevole importanza, soprattutto per quanto riguarda l’ammissibilità dei candidati in possesso di titoli superiori. Una recente sentenza del TAR Lazio, Roma, (Sez. IV ter), con la sentenza del 2 maggio 2024, n. 8767 ha riaffermato il principio secondo cui, in presenza di un’identità qualitativa, un titolo di studio superiore permette la partecipazione a concorsi che richiedono un titolo inferiore.

9 Luglio 2024
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Nel panorama dei concorsi pubblici italiani, la questione dell’assorbimento del titolo inferiore in quello superiore riveste una notevole importanza, soprattutto per quanto riguarda l’ammissibilità dei candidati in possesso di titoli superiori. Una recente sentenza del TAR Lazio, Roma, (Sez. IV ter), con la sentenza del 2 maggio 2024, n. 8767 ha riaffermato il principio secondo cui, in presenza di un’identità qualitativa, un titolo di studio superiore permette la partecipazione a concorsi che richiedono un titolo inferiore.

Questa regola, come riconosciuto anche da altre sentenze simili del Consiglio di Stato e del TAR in diverse regioni (Cons. St., Sez. III, n. 918 del 2022; Tar Puglia, Bari, sez. I, n. 83 del 2024; Tar Lombardia, Milano, sez. III, n. 1739 del 2023), stabilisce una sorta di gerarchia educativa, dove un titolo superiore “assorbe” le competenze di uno inferiore, garantendo una copertura educativa e formativa omogenea e di livello più elevato.

L’applicazione di questo principio ha trovato terreno di discussione nel contesto del corso-concorso per dirigenti organizzato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione, dove è stata sollevata una controversia legata al riconoscimento di un diploma post-universitario non equiparabile, secondo gli organi competenti, a un master di secondo livello come da bando richiesto.
La questione ha sollevato un dibattito sulla corretta interpretazione del concetto di “titolo assorbente”, evidenziando che la discrezionalità amministrativa non può trasformarsi in arbitrio e che le decisioni devono essere motivate in termini di logica, coerenza e ragionevolezza. È emerso chiaramente che ogni qualificazione di un titolo deve rispettare le specifiche definizioni e gli standard previsti dal legislatore e dal bando di concorso.
Il caso specifico ha messo in luce come il titolo post-universitario della candidata, pur avendo una validità formativa, non fosse direttamente comparabile con i master universitari o diplomi di specializzazione previsti, conducenti all’esclusione della stessa dalla selezione concorsuale.

Il caso

La sentenza del TAR ha quindi sottolineato l’importanza di un’analisi dettagliata e precisa dei piani di studio e delle equivalenze tra i diversi titoli di studio, confermando che l’assorbimento è applicabile solo quando esiste una chiara omogeneità qualitativa tra i titoli considerati.
In conclusione, gli operatori della Pubblica Amministrazione devono considerare con attenzione il principio di assorbimento del titolo inferiore in quello superiore, garantendo equità e trasparenza nei processi di selezione concorsuale, e rispettando il quadro normativo e giurisprudenziale che regola queste materie essenziali per il reclutamento di personale qualificato.

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