Concorsi pubblici: i limiti del soccorso istruttorio per l’assunzione nella PA

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 15901 del 21 agosto 2024, ha delineato i limiti dell’utilizzo del soccorso istruttorio nei concorsi pubblici, chiarendo che tale strumento non può essere attivato per supplire alla mancata allegazione di un requisito di partecipazione o di un titolo valutabile da parte di un candidato

19 Settembre 2024
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 15901 del 21 agosto 2024, ha delineato i limiti dell’utilizzo del soccorso istruttorio nei concorsi pubblici, chiarendo che tale strumento non può essere attivato per supplire alla mancata allegazione di un requisito di partecipazione o di un titolo valutabile da parte di un candidato. Consentire a un partecipante di presentare o dichiarare un titolo o requisito non indicato entro i termini previsti, infatti, violerebbe il principio della par condicio, favorendo indebitamente un concorrente rispetto agli altri.

Il soccorso istruttorio, previsto dall’art. 6 della L. 241/1990, ha lo scopo di regolarizzare o integrare documentazioni carenti, in ossequio ai principi di buona fede e correttezza amministrativa. È attivabile solo quando il candidato abbia presentato i titoli da valutare con la necessaria diligenza e vi siano margini di incertezza facilmente superabili. Tale attivazione risponde a un’esigenza di trasparenza e correttezza nell’azione amministrativa e mira a evitare che errori formali compromettano la partecipazione dei candidati più meritevoli.
Il soccorso istruttorio, pur applicabile nelle procedure concorsuali, non può essere usato per modificare i requisiti di partecipazione o per sanare errori sostanziali commessi dal candidato, in quanto ciò potrebbe compromettere l’imparzialità della selezione e la parità di trattamento tra i partecipanti【Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9】.

Questa sentenza conferma che il principio di par condicio rimane centrale nei concorsi pubblici, limitando il soccorso istruttorio ai soli casi in cui non si verifichi un vantaggio indebito per un candidato, e salvaguardando l’integrità e la trasparenza delle procedure di selezione【Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257】.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento