È il grande rebus del momento: esiste ancora il premio incentivante per i dipendenti che si impegneranno nel contrasto all’evasione Imu?
La nuova e già contestatissima imposta nasconde tra le sue maglie anche questo problema, sicuramente secondario per gli «impositori», un po’ meno impellente per gli operatori, già impegnati a gestire l’avvio delle complicate procedure relative al neoistituito tributo.
Fino a poche settimane fa non c’erano dubbi in proposito, e il ragionamento seguito faceva, grosso modo, leva su due elementi: il comma 57 dell’art. 3 della legge n. 662/1996 e l’art. 59, comma 1, lett. p) del dlgs n. 446/1997 che, non risultando modificato dall’art. 13 del dl n. 201/2011, consentiva ancora di prevedere, nell’esercizio della potestà regolamentare comunale, l’attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto agli uffici tributari.
Si riteneva, quindi, che in assenza di abrogazioni esplicite, tale facoltà risultasse ancora legittimamente esercitabile anche in relazione alle attività connesse all’Imu. A maggior conforto dell’armonia Ici-Imu in punto di incentivi, il comma 6 dell’art. 14 dlgs n. 23/2011 diceva testualmente « è confermata la potestà regolamentare degli enti locali di cui agli artt. 52 e 59 dlgs 446/1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento».
Ma a complicare terribilmente le cose arriva il dl 16/2012 come modificato dall’art.4 della legge di conversione n. 44/2012, che ha letteralmente cancellato il richiamo espresso che l’art. 14 legge n. 23/2001 faceva all’art. 59 dlgs n. 446/1997. Ci si sofferma a vario titolo sul colpo di spugna dato dalla legge di conversione del dl 16/2012 alla potestà regolamentare specifica, prevista per i comuni dall’art. 59 del dlgs 446/1997 argomentando, correttamente, che se viene abrogata la possibilità di regolamentare l’attribuzione di un compenso incentivante ad essere fortemente messo in discussione è il compenso incentivante stesso, stante, per l’ente locale la funzione normativa dello strumento regolamentare. Su altri fronti si leggono parole più tranquillizzanti che, richiamando in causa una circolare datata ma attuale sul punto (circolare Mef 296/E del 31/12/1998), hanno concentrato l’attenzione sull’art. 52 del dlgs 446/1997, non inciso né abrogato dal dl 16 /12, e sul suo titolo legittimante generale rispetto alla potestà regolamentare dell’ente locale. Si è detto, in armonia con la citata circolare, che l’art. 52 consegna all’ente locale potestà regolamentare neutra e diffusa rispetto ai contenuti puntuali dettagliati in altre norme, quali ad esempio, proprio quelli specificati nell’abrogato articolo 59 del medesimo dlgs, che declinerebbe, senza pretese di tassatività, la potestà regolamentare del comune in alcuni esemplificativi spazi di possibile operatività. Insomma aver cancellato un ambito specifico di potestà regolamentare non inciderebbe sul potere generale dell’ente di darsi un regolamento.
Ritengo, però, che l’analisi debba spaziare ancora, spostandosi, dal potere regolamentare alla fonte di grado superiore. Insomma, al di là dell’abrogazione dell’art. 59 dlgs n. 446/2007 contenuta nella legge di conversione del dl 16/2010, un altro importante vuoto si presenta nel puzzle. Dov’è la norma di legge che con specifico riferimento all’Imu dà facoltà agli enti accertatori di riconoscere un incentivo premiante ai dipendenti? Malgrado gli evidenti segni di continuità Ici/Imu, l’Imu è comunque un nuovo tributo che ha, peraltro, una propria autonoma regolamentazione, il che unito al principio generale secondo cui le disposizioni Ici sono applicabili all’Imu solo se richiamate espressamente, genera un vuoto legislativo più che regolamentare. La previsione dell’art. 3 comma 557 del 662/1996 che consentiva esplicitamente l’utilizzo di una percentuale Ici per il potenziamento dell’Ufficio tributi non è, per le ragioni anzidette, direttamente applicabile all’Imu. Relativamente al nuovo tributo non esiste nemmeno una previsione generale, costruita sulla falsariga delle norme di chiusura, che abiliti l’interprete all’applicazione delle disposizione sull’Ici, ove non diversamente normato per l’Imu.
E le cose si complicano ulteriormente, laddove, come evidenziato anche dall’Aran in più di un autorevole parere, il meccanismo integrativo delle risorse decentrate scritto nella lett. k) dell’art. 15 Ccnl ’99 che concretamente consente di corrispondere incentivi al personale come l’incentivo Ici, impone che siano «specifiche» le norme di legge che destinano in modo altrettanto «specifico ed espresso» risorse all’incentivazione del personale.
In difetto di una fonte normativa dalla quale risulti questa chiara e specifica finalizzazione ancor meno è ipotizzabile l’utilizzo, per via analogica e a fini incentivanti, di norme concepite e riferite ad ambiti differenti, benché similari, ma riguardanti espressamente l’Ici.
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