Welfare
A distanza di pochi mesi dalla deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – n. 17 del 30 settembre 2024 , la Legge di Bilancio per l’anno 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207 – come un fulmine a ciel sereno – ha stroncato ogni speranza degli enti locali di poter sfruttare il welfare quale strumento di benessere aziendale.
Se, infatti, la Corte dei Conti aveva da poco sancito che “le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui all’art. 82 del CCNL, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, non sono da assoggettarsi al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 ma sono soggette esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall’art. 82 del contratto nazionale di lavoro Funzioni Locali”, l’articolo 1, comma 124, della citata legge ha stabilito l’esatto contrario, ossia che “Ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concorrono le risorse destinate, nell’ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale.”
Si consideri che, nel contratto nazionale delle funzioni locali, le uniche risorse previste e destinate dal contratto nazionale di lavoro del 16.11.2022 al welfare sono quelle derivanti dalla sanzione disciplinare della multa comminata ai dipendenti a seguito di procedimento disciplinare.
Con l’introduzione della disposizione nella Legge di Bilancio, è stato – pertanto – definitivamente chiuso il dibattito sulla natura retributiva o assistenziale delle risorse destinate a tale finalità, che devono pertanto rientrare nel limite del trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.
E’ così prevalsa, rispetto a quanto sostenuto dalla Corte dei Conti, l’interpretazione espressa dalla Ragioneria generale dello Stato con il parere n. 228052 del 18 settembre 2023 .
Congedo parentale
Il comma 217 dell’art. 1, della legge n. 207/2024 interviene sul decreto legislativo n. 151/2001, apportando modifiche migliorative al trattamento economico dei dipendenti che fruiscono del congedo parentale.
In particolare, il secondo mese di congedo parentale viene ora retribuito stabilmente all’80% (misura già prevista dalla Legge di Bilancio per l’anno 2024, ma solo per l’anno 2024), con l’aggiunta della possibilità di fruire dell’80% della retribuzione anche per un ulteriore mese di congedo entro il sesto anno di vita del bambino.
Viene previsto che tali disposizioni di maggior favore si applichino con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
Legge di Bilancio 2025
La legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) – formata da 21 articoli, il primo dei quali composto a sua volta da 908 commi –, unitamente agli ultimi provvedimenti di fine anno, ovvero il collegato fiscale (D.L. 155/2024) e il decreto milleproroghe (D.L. 202/2024), regolerà la gestione degli enti locali per l’anno 2025.Le norme di maggior interesse per gli enti locali contenute nei provvedimenti sopra citati, e che incideranno sui bilanci degli enti stessi, si sostanziano nel perseguimento di due obblighi: il primo è il conseguimento non negativo del saldo “W2” dell’attuale prospetto degli equilibri, che dovrà essere modificato in vista del rendiconto 2025 e del prossimo preventivo 2026-2028; il secondo, che consegue al primo, richiede un nuovo fondo accantonamento da stanziare nella missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi 2025-2027.Relativamente al Fondo di solidarietà comunale, la manovra finanziaria da un lato aggiunge alla quota del fondo risorse aggiuntive destinate a correggere specifiche esigenze di riparto, e dall’altro lato istituisce uno specifico fondo di 56 milioni di euro.Sul piano della gestione operativa, dal 2025 scompare definitivamente il sistema di tesoreria unica mista e gli enti locali dovranno altresì prestare particolare attenzione al rispetto dei tempi di pagamento. Sul lato dei tributi, ai fini IMU è confermato l’obbligo dal 2025 di approvare le aliquote IMU tramite il prospetto di cui al d.m. 6 settembre 2024. Inoltre, i comuni potranno, entro il 15 aprile, o uniformarsi ai tre scaglioni IRPEF oppure scegliere di mantenere, per il periodo 2025-2027, i quattro scaglioni vigenti per il 2023.In materia di personale, si consente a comuni e province di poter continuare ad assumere rimpiazzando al 100% il personale cessato. La manovra interviene, poi, sugli incentivi al personale per il recupero delle evasioni di IMU e TARI. Il manuale si apre con le mappe delle novità che consentono un rapido inquadramento delle norme intervenute e che, grazie al puntuale rinvio ai paragrafi di commento, rendono più agevole la consultazione.È suddiviso in cinque capitoli, relativi a:• disposizioni in materia di bilancio, contabilità, pareggio di bilancio e gestione;• disposizioni in materia di tributi locali;• disposizioni in materia di personale;• disposizioni in materia fiscale;• disposizioni varie. Il ricco corredo di postille a margine offre al lettore un comodo strumento per orientarsi nel testo. Elisabetta CivettaFunzionario di area finanziaria di ente comunale, dottore commercialista e revisore dei conti. Consulente in materia di contabilità, gestioni associate di servizi, controllo di gestione e nucleo di valutazione. Autrice di numerose pubblicazioni.
Elisabetta Civetta | Maggioli Editore 2025
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