Il segretario comunale può essere nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) anche in assenza dei tradizionali profili tecnici o gestionali previsti dalla normativa sugli appalti. È quanto stabilito dal TAR Veneto, (Sez. I), con la sentenza n. 389 del 21 marzo 2025, che ha rigettato il ricorso di un’impresa contro la nomina a RUP del segretario di un ente locale. I giudici hanno chiarito che tale figura è stabilmente inserita nella struttura amministrativa dell’ente e, ai sensi dell’art. 97 del Testo unico degli enti locali (Dlgs n. 267/2000), può ricevere ogni funzione conferita da statuto, regolamenti o dal sindaco, comprese quelle dirigenziali previste dagli artt. 107 e 109 dello stesso decreto.
Il contesto del contenzioso
La vicenda giudiziaria trae origine da un contratto di concessione per lavori di riqualificazione energetica dell’illuminazione pubblica. La società affidataria, durante l’esecuzione dell’appalto, aveva chiesto una revisione dei prezzi a fronte dell’aumento dei costi causato dal conflitto in Ucraina. A fronte della mancata trasmissione della documentazione richiesta, la stazione appaltante ha sospeso la liquidazione delle fatture, generando il ricorso al TAR. Tra le contestazioni, anche la presunta illegittimità della nomina del segretario comunale a RUP, ritenuto privo dei requisiti tecnici previsti dalle linee guida ANAC e dalle norme del nuovo Codice degli appalti (Dlgs n. 36/2023).
La posizione del TAR: legittimità e flessibilità
Il TAR ha dichiarato infondata la censura, evidenziando che, in mancanza di alternative idonee all’interno dell’organizzazione, il segretario comunale può essere legittimamente designato come RUP. Il nuovo codice dei contratti (art. 15 e allegato I.2 del Dlgs 36/2023, come modificato dal Dlgs 209/2024) apre infatti alla possibilità di nominare come RUP anche un dipendente privo dei requisiti tecnici, purché adeguatamente supportato. In tale quadro, il segretario comunale – in virtù delle sue funzioni istituzionali e delle competenze dirigenziali assegnabili – rientra a pieno titolo tra i soggetti individuabili per l’incarico.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento