Statali, no all’articolo 18 ma è prevista la mobilità

Lettera del ministro Patroni Griffi dopo le polemiche sui dipendenti pubblici

Marcello Serra 27 Marzo 2012
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CARO direttore, attorno alla questione dell’articolo 18 e della sua applicabilità agli statali si è sviluppato un dibattito a tratti incomprensibile, se non indecifrabile.
Un pezzo d’Italia chiede di colpire i lavoratori pubblici come se ci fossero conti da regolare.
Per i fannulloni già sono state approvate leggi e strumenti che vanno in una direzione chiara.
Ora, semmai, bisogna monitorare che siano applicate.
E poi impegnarci per rendere più efficiente la cosa pubblica.
Ciò significa razionalizzare, riorganizzare, scovare gli sprechi e tagliarli.
Il mio obiettivo è fare in modo che i soldi degli italiani siano utilizzati in maniera giusta, equa, corretta e onesta.
Questo Paese, anche in questo settore, ha bisogno di unità e non di ulteriori divisioni.
Vorrei pertanto che provassimo a uscire da questi discorsi e tentassimo di ragionare su ciò che è bene e ciò che è male per la Pubblica amministrazione.
Ecco, è questo ciò che dobbiamo porci come orizzonte.
Come arrivare alla meta? Anzitutto la Pubblica amministrazione è un bene di tutti e dobbiamo evitare di varare leggi che finiscano per portare a una impropria commistione tra politica e amministrazione.
E’ necessario per questo tutelare il lavoratore pubblico e in particolare la sua indipendenza ed imparzialità, un principio scritto a caratteri cubitali nella nostra Costituzione.
D’altro canto è altrettanto necessario chiedere a chi lavora «al servizio della Nazione» di farlo con il massimo impegno e con responsabilità e «doveri etici» aggiuntivi rispetto al lavoratore privato.
Il discorso deve essere sistematico e globale; inoltre, bisogna capire dove pubblico e privato devono necessariamente divergere, in modo da utilizzare strumenti adeguati a queste differenze, e dove intervenire assicurando uniformità di disciplina.
Come si evince già da queste prime considerazioni penso che il dibattito sull’articolo 18 applicato ai dipendenti pubblici sia del tutto fuorviante per una serie di motivazioni:
1.(Accesso agli uffici pubblici) Innanzitutto, in ossequio al principio di imparzialità, l’accesso alla Pubblica amministrazione avviene, sempre secondo i dettati costituzionali, per concorso pubblico.
Il datore di lavoro in questo caso quindi non ha la libertà di scegliersi il proprio collaboratore.
Evidentemente si tratta di un principio che mira a tutelare il cittadino che nel momento in cui si rivolge all’amministrazione deve avere la presunzione che il funzionario pubblico agisca in maniera imparziale e con competenza.
Sarebbe la stessa cosa se ad assumere quel funzionario fosse stato il sindaco, il direttore della Asl o il ministro di turno?
2.(gestione del rapporto di pubblico impiego) Lo stesso principio di imparzialità dell’azione amministrative con il suo corollario, e cioè la separazione tra politica e amministrazione, è alla base della tutela che i dipendenti pubblici hanno in relazione all’incarico svolto: i costituenti avevano ben chiaro l’obiettivo, quello cioè di costruire una amministrazione indipendente, sottraendola all’influenza del potere politico contingente.
D’altro canto il dipendente pubblico, nell’ambito del rapporto di lavoro, è sottoposto in alcuni casi a una disciplina del rapporto più rigida rispetto al settore privato (si pensi ai trasferimenti per incompatibilità ambientale, alle ipotesi di sospensione cautelare, alla mancata progressione in carriera a fronte dell’esercizio di mansioni superiori di fatto) e a doveri derivanti non solo dalla legge o dai contratti ma da codici etici o di comportamento.
3.(interruzione del rapporto) La disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro è in equilibrio tra garanzie di legalità e doveri del lavoratore aggiuntivi a quelli previsti dal settore privato.
Da un lato il dipendente può e deve essere licenziato se commette determinati reati o se ha comportamenti scorretti previsti dalla legge; dall’altro al dirigente pubblico – così come stabilito dalla Corte Costituzionale e dalla Suprema Corte – non può essere applicata la disciplina del dirigente privato che prevede la licenziabilità per il venir meno della «fiducia».
Ciò in quanto nessun rapporto «fiduciario» può crearsi tra dirigente pubblico e vertice politico amministrativo.
Semmai si può parlare di leale collaborazione affinché l’amministrazione possa funzionare meglio.
Perché dicevo che è fuorviante il discorso dell’applicazione dell’articolo 18 al settore pubblico? Perché i licenziamenti discriminatori hanno una disciplina identica nel settore pubblico e nel settore privato.
I licenziamenti disciplinari nel settore pubblico hanno poi una disciplina molto dettagliata proprio per evitare che possano essere utilizzati per finalità diverse.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo o economico non può trovare applicazione nel pubblico in quanto in questi casi c’è una disciplina ad hoc che riguarda i casi in cui le pubbliche amministrazioni abbiano «situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria».
In queste circostanze scatta una serie di procedure che portano prioritariamente alla mobilità dei lavoratori presso altre pubbliche amministrazioni e alla eventuale collocazione in disponibilità con trattamento economico pari all’80% dell’ultimo stipendio per due annualità.
Questo, come tutti gli altri temi, saranno al centro del tavolo che assieme Regioni, Province e Comuni abbiamo aperto con l’intero fronte sindacale pubblico il cui obiettivo è e resta non creare lavoratori di serie di A e di serie B ma una migliore Pubblica amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese del nostro Paese.

* Filippo Patroni Griffi
Ministro della Pubblica Amministrazione

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