Il ritardo «licenzia» il dirigente

Semplificazioni. Effetto combinato tra le norme sugli iter conclusi oltre i termini e la riforma Brunetta

Marcello Serra 13 Febbraio 2012
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Il decreto legge sulle semplificazioni pubbli-cato sulla «Gazzetta Ufficiale» di giovedì mette in campo una serie di nuove tutele nei confronti del cit-tadino che presenta una i-stanza alla Pubblica Ammi-nistrazione. Dall’introduzio-ne del potere sostitutivo del dirigente individuato dal-l’amministrazione, o in mancanza, predefinito dal legislatore stesso, il cittadi-no allo scadere del termine per l’emanazione del prov-vedimento di suo interesse può investire direttamente il sostituto e ottenere quanto gli necessita, con un mini-mo di attesa ulteriore co-munque pari a non oltre la metà del tempo fissato dalla legge o dal regolamento dell’amministrazione. Al verificarsi di un tale ritardo maturano in primo luogo gli elementi costitutivi della responsabilità amministrati-va del dirigente o del fun-zionario che avrebbe dovuto provvedervi, e scatta la se-gnalazione alla Corte dei Conti che potrà condannare il lavoratore a risarcire un danno al suo ente di appar-tenenza. Il ritardo o l’assen-za del provvedimento finale costituisce anche elemento di valutazione negativa del-la prestazione del dirigente o del funzionario per l’anno in cui esso si verifica, e può comportare una riduzione dell’indennità di risultato; si tratta in queste ipotesi di responsabilità «dirigenzia-le» che si aggiunge alla re-sponsabilità amministrativa. In casi estremi si può verifi-care per l’interessato una valutazione talmente nega-tiva da determinare, qualora si ripeta per almeno due an-ni, anche non consecutivi, una valutazione di insuffi-ciente rendimento: un’even-tualità che rende il dirigente suscettibile di licenziamento disciplinare, come previsto dal decreto Brunetta (nel nuovo articolo 55-quater, comma 2, Dlgs 165/2001). Dal ritardo o dall’omissione del provvedimento richiesto dal cittadino, anche prima del decreto semplificazione e sviluppo, sorgeva a dire il vero in capo al dirigente o al funzionario responsabile anche una responsabilità di natura disciplinare. Occorre però distinguere il compor-tamento del lavoratore che ha semplicemente ritardato nell’emanare un atto dovuto dall’ipotesi in cui il ritardo o l’omissione abbia anche comportato per il cittadino un danno ingiusto. Nella prima ipotesi la responsabi-lità disciplinare deriva dal comportamento scarsamente diligente nell’esecuzione dei suoi compiti e nella tratta-zione ordinata delle pratiche che potrà comportare dal minimo del richiamo verba-le al massimo della multa fino a quattro ore di retribu-zione. Qualora invece il cit-tadino investa il giudice ci-vile, richiedendo un risar-cimento alla Pa per il danno subito, al dirigente o al fun-zionario potrà venire conte-stata una diversa figura di responsabilità disciplinare. Anch’essa é stata introdotta dal decreto Brunetta, tra le ipotesi di «responsabilità per comportamento pregiu-dizievole per l’amministra-zione» (articolo 55-sexies, comma 1, Dlgs 165/2001). Questa ipotesi di responsa-bilità disciplinare tuttavia richiede una sentenza favo-revole al cittadino, che ac-certi il fatto che si sia veri-ficato ai suoi danni un dan-no quale diretta conseguen-za del ritardo o dell’omis-sione nell’emettere il prov-vedimento richiesto. Come previsto dall’articolo 2-bis della legge 241/1990, modi-ficata dalla legge 69/2009, il ritardo o l’omissione devono essere frutto di dolo o colpa, anche lieve, del dipendente pubblico. Richiede pertanto che il giudice si esprima in tal senso, avuto riguardo al comportamento complessi-vo del lavoratore e alle e-ventuali attenuanti dovute, ad esempio, a carenze orga-nizzative a lui non imputa-bili. L’entità del risarcimen-to riconosciuto con sentenza a favore del cittadino de-termina infine la gravità della sanzione disciplinare applicabile in queste ipotesi. Sanzione che varia da un minimo di tre giorni a un massimo di tre mesi di so-spensione dal servizio e dal-la retribuzione per il diri-gente o funzionario respon-sabile del ritardo. Questo può tuttora costituire un problema, tenuto conto de-gli attuali tempi medi della giustizia, che rendono di fatto inefficace il meccani-smo.

L’incrocio delle regole
01 | LE SANZIONI
In caso di procedimenti conclusi in ritardo rispetto ai tempi fissati da leggi o regolamenti, può maturare per il dirigente o funzionario responsabile la responsabilità amministrativa, e scatta la segnalazione alla Corte dei conti che in caso di danno può stabilire la necessità di un risarcimento a favore dell’ente
02 | LA VALUTAZIONE
L’esistenza di procedimenti che arrivano in ritardo alla conclusione viene considerata obbligatoriamente nella valutazio-ne della performance del dirigente responsabile
03 | LE CONSEGUENZE
La prima conseguenza diretta è di tipo economico, perché una valutazione negativa può ridurre fino ad annullare la re-tribuzione di risultato riconosciuta al dirigente
04 | RIFORMA BRUNETTA
L’entità dell’eventuale danno arrecato all’ente, invece, può determinare in capo al dirigente una sanzione aggiuntiva da tre giorni a tre mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Nei casi più gravi, una valutazione negativa protrat-ta per due anni può portare al licenziamento disciplinare

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